Il volume, inserito nella collana peer-reviewed del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e recensito positivamente sulla rivista internazionale Actualidad Jurídica Iberoamericana (cfr. http://www.revista-aji.com/articulos/2017/7/224-233.pdf), propone di rivedere il tema della patologia negoziale alla luce dell'avvenuto superamento del dogma dell'insanabilità delle nullità contrattuali, nel contesto italiano ed anche in ottica comparatistica, ricostruendo le nuove ipotesi di sanatoria attorno alle due categorie della convalida e della conferma. Sino a pochi anni fa attribuire alla nullità contrattuale il predicato della sanabilità sarebbe sembrato, ai più, in contrasto con una delle caratteristiche ontologicamente proprie dell’istituto. Oggi, invece, il tema di una sanatoria che consenta un recupero pieno delle nullità, da declinarsi al plurale, si colloca, con un radicale mutamento di paradigma, al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Invero, certe categorie giuridiche, sino a pochi anni fa egemoni in materia di invalidità negoziale, non si possono collocare al di fuori della storia e, se viste in questa prospettiva, appaiono anche relativamente recenti. Ormai, il contesto che le ha viste nascere risulta, però, superato dall’irrompere di una nuova complessità, ed anche i casi di sanatoria delle nullità contrattuali, di fonte giurisprudenziale o legislativa, interna o comunitaria, non sono più riducibili all’eccezionalità, ma esprimono spesso una regola, se non generale, comunque suscettibile di estensioni in via analogica, in quanto volta a realizzare valori di importanza fondamentale. Nell’ottica di una complessiva risistemazione della materia, i procedimenti di sanatoria del contratto nullo si potranno, quindi, ricondurre alle due nuove categorie della convalida e della conferma. Per «convalida» intendiamo quelle ipotesi in cui alla nullità sia applicabile un meccanismo, simile a quello previsto per l’annullabilità, che consente, solo alla parte contrattuale protetta dalla comminatoria di invalidità, di sanare il negozio. Si mira, in tal modo, sia alla tutela del soggetto debole da eccessi giudiziari di protezione paternalistica, sia a quella degli altri consociati nei confronti di utilizzi abusivi degli strumenti di protezione. Col termine «conferma», indichiamo, invece, quelle differenti ipotesi di sanatoria, di notevole rilievo specie in materia edilizia, che possono essere realizzate dall’una come dall’altra parte del negozio, prescindendo dalla qualità di soggetto protetto eventualmente attribuita ad uno dei contraenti. La tesi sostenute nel volume, con particolare riferimento all'estensione della sanabilità per conferma in materia di locazioni non registrate, hanno avuto un rilevante impatto anche sulla giurisprudenza: ad un passaggio del volume (pag. 223) si allude adesivamente nella motivazione di Cass., 28 aprile 2017, n. 10498, che a sua volta ha poi influito su ulteriori sviluppi giurisprudenziali.
La sanabilità delle nullità contrattuali / Marco, Rizzuti. - STAMPA. - (2015), pp. 1-247.
La sanabilità delle nullità contrattuali
RIZZUTI, MARCO
2015
Abstract
Il volume, inserito nella collana peer-reviewed del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze e recensito positivamente sulla rivista internazionale Actualidad Jurídica Iberoamericana (cfr. http://www.revista-aji.com/articulos/2017/7/224-233.pdf), propone di rivedere il tema della patologia negoziale alla luce dell'avvenuto superamento del dogma dell'insanabilità delle nullità contrattuali, nel contesto italiano ed anche in ottica comparatistica, ricostruendo le nuove ipotesi di sanatoria attorno alle due categorie della convalida e della conferma. Sino a pochi anni fa attribuire alla nullità contrattuale il predicato della sanabilità sarebbe sembrato, ai più, in contrasto con una delle caratteristiche ontologicamente proprie dell’istituto. Oggi, invece, il tema di una sanatoria che consenta un recupero pieno delle nullità, da declinarsi al plurale, si colloca, con un radicale mutamento di paradigma, al centro del dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Invero, certe categorie giuridiche, sino a pochi anni fa egemoni in materia di invalidità negoziale, non si possono collocare al di fuori della storia e, se viste in questa prospettiva, appaiono anche relativamente recenti. Ormai, il contesto che le ha viste nascere risulta, però, superato dall’irrompere di una nuova complessità, ed anche i casi di sanatoria delle nullità contrattuali, di fonte giurisprudenziale o legislativa, interna o comunitaria, non sono più riducibili all’eccezionalità, ma esprimono spesso una regola, se non generale, comunque suscettibile di estensioni in via analogica, in quanto volta a realizzare valori di importanza fondamentale. Nell’ottica di una complessiva risistemazione della materia, i procedimenti di sanatoria del contratto nullo si potranno, quindi, ricondurre alle due nuove categorie della convalida e della conferma. Per «convalida» intendiamo quelle ipotesi in cui alla nullità sia applicabile un meccanismo, simile a quello previsto per l’annullabilità, che consente, solo alla parte contrattuale protetta dalla comminatoria di invalidità, di sanare il negozio. Si mira, in tal modo, sia alla tutela del soggetto debole da eccessi giudiziari di protezione paternalistica, sia a quella degli altri consociati nei confronti di utilizzi abusivi degli strumenti di protezione. Col termine «conferma», indichiamo, invece, quelle differenti ipotesi di sanatoria, di notevole rilievo specie in materia edilizia, che possono essere realizzate dall’una come dall’altra parte del negozio, prescindendo dalla qualità di soggetto protetto eventualmente attribuita ad uno dei contraenti. La tesi sostenute nel volume, con particolare riferimento all'estensione della sanabilità per conferma in materia di locazioni non registrate, hanno avuto un rilevante impatto anche sulla giurisprudenza: ad un passaggio del volume (pag. 223) si allude adesivamente nella motivazione di Cass., 28 aprile 2017, n. 10498, che a sua volta ha poi influito su ulteriori sviluppi giurisprudenziali.File | Dimensione | Formato | |
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