La dissertazione dottorale ha avuto come oggetto la descrizione ed il recepimento di una qualificata fonte del diritto di elevato spessore normativo desumibile prevalentemente dall’esame delle lettere del Registro di Gregorio VII. L’epistola 5§b del libro VI del Registro di cui la consuetudine costituisce una qualificata fons iuris essendo citata in altre dodici epistole, infatti, trattava del fondamento stesso della consuetudine nell’ordinamento gregoriano: la presenza attiva dello spirito della Riforma introdotto nella comunità ecclesiale suscitava comportamenti conformi al volere divino che potevano divenire normativi. Questi ultimi se erano contro il volere divino non potevano assurgere a valore di legge. Era necessario, quindi, l’intervento dell’autorità competente che doveva fornire i criteri affinché la prassi poteva considerarsi apprezzabilmente normativa. La consuetudine, secondo il pensiero di Gregorio, traeva la sua origine solo dal comportamento di chi con espresse manifestazioni di volontà poteva procedere alla revisione dell’ordinamento canonico delle Chiesa romana del XI secolo e non in genere dal comportamento di chi alle regole stesse veniva sottoposto a meno che la consuetudine si risolvesse in una manifestazione tacita di volontà diretta esclusivamente a creare diritto.

Il valore giuridico della consuetudine nel pensiero politico di Gregorio VII / Cavicchi, Valter. - (2017).

Il valore giuridico della consuetudine nel pensiero politico di Gregorio VII

CAVICCHI, VALTER
2017

Abstract

La dissertazione dottorale ha avuto come oggetto la descrizione ed il recepimento di una qualificata fonte del diritto di elevato spessore normativo desumibile prevalentemente dall’esame delle lettere del Registro di Gregorio VII. L’epistola 5§b del libro VI del Registro di cui la consuetudine costituisce una qualificata fons iuris essendo citata in altre dodici epistole, infatti, trattava del fondamento stesso della consuetudine nell’ordinamento gregoriano: la presenza attiva dello spirito della Riforma introdotto nella comunità ecclesiale suscitava comportamenti conformi al volere divino che potevano divenire normativi. Questi ultimi se erano contro il volere divino non potevano assurgere a valore di legge. Era necessario, quindi, l’intervento dell’autorità competente che doveva fornire i criteri affinché la prassi poteva considerarsi apprezzabilmente normativa. La consuetudine, secondo il pensiero di Gregorio, traeva la sua origine solo dal comportamento di chi con espresse manifestazioni di volontà poteva procedere alla revisione dell’ordinamento canonico delle Chiesa romana del XI secolo e non in genere dal comportamento di chi alle regole stesse veniva sottoposto a meno che la consuetudine si risolvesse in una manifestazione tacita di volontà diretta esclusivamente a creare diritto.
2017
Federigo Bambi
ITALIA
Cavicchi, Valter
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Descrizione: tesi dottorato
Tipologia: Tesi di dottorato
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