Con l’espressione testimone vulnerabile si fa riferimento a quella tipologia di fonte dichiarativa che il legislatore ha preso in considerazione fino dal 1996 in modo, peraltro, discontinuo e non sistematico, dando luogo ad un acceso dibattito dottrinale. La vulnerabilità della testimonianza si sviluppa in via principale a causa dell’età, delle condizioni fisiche o psichiche, della posizione rispetto a peculiari categorie di reati. In tale categoria rientrano la vittima del reato, il minorenne e l’infermo di mente. Il legislatore, anche sotto la spinta degli impegni sovranazionali assunti dal nostro Paese, è intervenuto a più riprese nel corso degli ultimi venti anni dando vita ad un complesso sistema di protezioni per la vittima vulnerabile, caratterizzate da regole particolari e in parte derogatorie rispetto al regime ordinario stabilito per l’acquisizione della prova dichiarativa. Il presente lavoro analizza le conseguenze sistematiche dovute all’intervento del decreto legislativo15 dicembre 2015, n. 212 recante «attuazione della Direttiva 2012/29/Ue e del Consiglio 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato». Lo studio esamina non soltanto i vari problemi interpretativi della disciplina giuridica ma anche i nuovi aspetti psicologici e le conseguenti dinamiche comunicative che caratterizzano la testimonianza dei soggetti deboli. In particolare, la ricerca analizza i protocolli di intervista, italiani e stranieri, elaborati al fine di acquisire le dichiarazioni dei testimoni vulnerabili con modalità non suggestive. Le regole contenute in tali linee guida sono dirette a contenere, da un lato, il fenomeno della vittimizzazione secondaria e a garantire, da un altro lato, l’attendibilità del contributo dichiarativo. Le modalità operative prescritte dai suddetti protocolli costituiscono, infatti, la chiave di lettura per risolvere la tensione tra l’esigenza di protezione del testimone “dal” processo e la necessità di garantire il diritto alla prova “nel” processo.
Il testimone vulnerabile / Algeri, Lorenzo. - STAMPA. - (2017), pp. 1-205.
Il testimone vulnerabile
ALGERI, LORENZO
2017
Abstract
Con l’espressione testimone vulnerabile si fa riferimento a quella tipologia di fonte dichiarativa che il legislatore ha preso in considerazione fino dal 1996 in modo, peraltro, discontinuo e non sistematico, dando luogo ad un acceso dibattito dottrinale. La vulnerabilità della testimonianza si sviluppa in via principale a causa dell’età, delle condizioni fisiche o psichiche, della posizione rispetto a peculiari categorie di reati. In tale categoria rientrano la vittima del reato, il minorenne e l’infermo di mente. Il legislatore, anche sotto la spinta degli impegni sovranazionali assunti dal nostro Paese, è intervenuto a più riprese nel corso degli ultimi venti anni dando vita ad un complesso sistema di protezioni per la vittima vulnerabile, caratterizzate da regole particolari e in parte derogatorie rispetto al regime ordinario stabilito per l’acquisizione della prova dichiarativa. Il presente lavoro analizza le conseguenze sistematiche dovute all’intervento del decreto legislativo15 dicembre 2015, n. 212 recante «attuazione della Direttiva 2012/29/Ue e del Consiglio 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato». Lo studio esamina non soltanto i vari problemi interpretativi della disciplina giuridica ma anche i nuovi aspetti psicologici e le conseguenti dinamiche comunicative che caratterizzano la testimonianza dei soggetti deboli. In particolare, la ricerca analizza i protocolli di intervista, italiani e stranieri, elaborati al fine di acquisire le dichiarazioni dei testimoni vulnerabili con modalità non suggestive. Le regole contenute in tali linee guida sono dirette a contenere, da un lato, il fenomeno della vittimizzazione secondaria e a garantire, da un altro lato, l’attendibilità del contributo dichiarativo. Le modalità operative prescritte dai suddetti protocolli costituiscono, infatti, la chiave di lettura per risolvere la tensione tra l’esigenza di protezione del testimone “dal” processo e la necessità di garantire il diritto alla prova “nel” processo.File | Dimensione | Formato | |
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