«Machina delinquere non potest» è quel principio non scritto, vigente in ogni ordinamento giuridico, per cui un soggetto artificiale non può essere considerato responsabile di un reato. Tradizionalmente, infatti, una “macchina” è considerata soltanto un possibile strumento attraverso cui un agente umano può commettere un illecito penale. La crescente diffusione e complessità di soggetti artificiali nel mondo contemporaneo, tuttavia, induce a interrogarsi se tale principio sia destinato a essere ridiscusso. Lo scritto approfondisce la questione, toccando in particolare l’affascinante parallelo con la responsabilità da reato delle persone giuridiche. La risposta negativa, cui comunque ancora si perviene, non chiude tuttavia la strada a prospettive di superamento di tale principio, in particolare nel mondo futuro. «Machina delinquere non potest» is the unwritten principle, present in every legal system, for which an artificial being cannot be considered responsible for a crime. Traditionally, indeed, a “machine” can be considered no more than a tool in the hands of a human committing a crime. However, the increasing complexity and diffusion of artificial beings poses the question if that principle should be reconsidered in its full validity. The present work explores the issue, in particular considering the parallelism between the hypothetical liability of machines and the already existing model of the corporate criminal liability. The negative answer, to which this work can nothing but accede, nonetheless does not close every future perspective involving the overcoming of the discussed principle.
Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale / Alberto Cappellini. - In: CRIMINALIA. - ISSN 1972-3857. - STAMPA. - 2018:(2019), pp. 499-520.
Machina delinquere non potest? Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale
Alberto Cappellini
2019
Abstract
«Machina delinquere non potest» è quel principio non scritto, vigente in ogni ordinamento giuridico, per cui un soggetto artificiale non può essere considerato responsabile di un reato. Tradizionalmente, infatti, una “macchina” è considerata soltanto un possibile strumento attraverso cui un agente umano può commettere un illecito penale. La crescente diffusione e complessità di soggetti artificiali nel mondo contemporaneo, tuttavia, induce a interrogarsi se tale principio sia destinato a essere ridiscusso. Lo scritto approfondisce la questione, toccando in particolare l’affascinante parallelo con la responsabilità da reato delle persone giuridiche. La risposta negativa, cui comunque ancora si perviene, non chiude tuttavia la strada a prospettive di superamento di tale principio, in particolare nel mondo futuro. «Machina delinquere non potest» is the unwritten principle, present in every legal system, for which an artificial being cannot be considered responsible for a crime. Traditionally, indeed, a “machine” can be considered no more than a tool in the hands of a human committing a crime. However, the increasing complexity and diffusion of artificial beings poses the question if that principle should be reconsidered in its full validity. The present work explores the issue, in particular considering the parallelism between the hypothetical liability of machines and the already existing model of the corporate criminal liability. The negative answer, to which this work can nothing but accede, nonetheless does not close every future perspective involving the overcoming of the discussed principle.File | Dimensione | Formato | |
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