La pronuncia di infondatezza ha per oggetto le fattispecie criminali della tolleranza abituale della prostituzione e (ancora una volta) del favoreggiamento. In gran parte viene confermato quanto già sostenuto nella sentenza n. 141 del 2019, mediante la quale sono state dichiarate infondate le questioni sollevate con riferi-mento alle previsioni che contemplano i reati di reclutamento delle prostitute e di favoreggiamento della prostituzione altrui, ex art. 3, comma 1, nn. 4), prima parte, e 8), prima parte, della l. n. 75/1958 (Abolizione della regolamentazione della prostitu-zione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui). La vicinanza temporale con la sentenza n. 141 consente alla Corte di procedere speditamente sulle questioni sollevate: ampia parte della pronuncia ripercorre quanto affermato nella passata sentenza per poi estenderlo alla fattispecie della tolleranza abituale mentre per il reclutamento viene semplicemente riconfermata la precedente ricostruzione. La Corte, nel richiamare le ragioni della pronuncia antecedente, ha però cura di non esporsi a nuove critiche per quanto riguarda i riferimenti al principio di dignità, tanto è vero che – evitando di prendere posizione in merito alle considerazioni del giudice rimettente – non lo richiama mai preferendo assumere, come vedremo, una posizione più netta, incentrata sull’esigenza di tutelare i diritti fondamentali di persone che si trovano in una posizione di estrema vulnerabilità anche quando l’attività in questione sia frutto di una loro libera scelta. In questa maniera, però, rimangono e in parte si accentuano alcune contraddizioni nel ragionamento della Corte costituzionale.
Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione. (Brevi osservazioni sulla sentenza n. 278/2019) / Marta Picchi. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - ELETTRONICO. - (2020), pp. 364-371.
Una nuova pronuncia sulle condotte criminali parallele alla prostituzione. (Brevi osservazioni sulla sentenza n. 278/2019)
Marta Picchi
2020
Abstract
La pronuncia di infondatezza ha per oggetto le fattispecie criminali della tolleranza abituale della prostituzione e (ancora una volta) del favoreggiamento. In gran parte viene confermato quanto già sostenuto nella sentenza n. 141 del 2019, mediante la quale sono state dichiarate infondate le questioni sollevate con riferi-mento alle previsioni che contemplano i reati di reclutamento delle prostitute e di favoreggiamento della prostituzione altrui, ex art. 3, comma 1, nn. 4), prima parte, e 8), prima parte, della l. n. 75/1958 (Abolizione della regolamentazione della prostitu-zione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui). La vicinanza temporale con la sentenza n. 141 consente alla Corte di procedere speditamente sulle questioni sollevate: ampia parte della pronuncia ripercorre quanto affermato nella passata sentenza per poi estenderlo alla fattispecie della tolleranza abituale mentre per il reclutamento viene semplicemente riconfermata la precedente ricostruzione. La Corte, nel richiamare le ragioni della pronuncia antecedente, ha però cura di non esporsi a nuove critiche per quanto riguarda i riferimenti al principio di dignità, tanto è vero che – evitando di prendere posizione in merito alle considerazioni del giudice rimettente – non lo richiama mai preferendo assumere, come vedremo, una posizione più netta, incentrata sull’esigenza di tutelare i diritti fondamentali di persone che si trovano in una posizione di estrema vulnerabilità anche quando l’attività in questione sia frutto di una loro libera scelta. In questa maniera, però, rimangono e in parte si accentuano alcune contraddizioni nel ragionamento della Corte costituzionale.File | Dimensione | Formato | |
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