La sentenza in commento ha per oggetto il tema dell’omogenitorialità: in questa occasione, è esaminata sotto il profilo dell’accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita (PMA) che, anche per le coppie omosessuali femminili, è precluso dall’art. 5 , l. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) . La Corte costituzionale coglie l’occasione per fare delle precisazioni su alcuni suoi precedenti interventi, che suscitano delle riflessioni perché sembrano dei passi indietro o, quantomeno, esprimono la volontà di porre un argine a fronte di possibili ulteriori richieste volte a far cadere non solo il divieto di PMA per le coppie omosessuali femminili, ma addirittura per quelle maschili investendo, dunque, il tema della surrogazione di maternità, vietata e sanzionata penalmente dall’art. 12, comma 6 , l. n. 40/2004. Il presente contributo si propone di analizzare le motivazioni della Corte costituzionale al fine di comprendere come questo nuovo intervento incida sulla precedente giurisprudenza costituzionale discostandosi sensibilmente da alcune ricostruzioni in tema di genitorialità responsabile, che trovano sempre più attenzione in dottrina e nella giurisprudenza, soprattutto nell’intento di tutelare l’interesse superiore del minore.

Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019) / M. Picchi. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - ELETTRONICO. - (2020), pp. 143-165.

Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale compie un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla sentenza n. 221/2019).

M. Picchi
2020

Abstract

La sentenza in commento ha per oggetto il tema dell’omogenitorialità: in questa occasione, è esaminata sotto il profilo dell’accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita (PMA) che, anche per le coppie omosessuali femminili, è precluso dall’art. 5 , l. n. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) . La Corte costituzionale coglie l’occasione per fare delle precisazioni su alcuni suoi precedenti interventi, che suscitano delle riflessioni perché sembrano dei passi indietro o, quantomeno, esprimono la volontà di porre un argine a fronte di possibili ulteriori richieste volte a far cadere non solo il divieto di PMA per le coppie omosessuali femminili, ma addirittura per quelle maschili investendo, dunque, il tema della surrogazione di maternità, vietata e sanzionata penalmente dall’art. 12, comma 6 , l. n. 40/2004. Il presente contributo si propone di analizzare le motivazioni della Corte costituzionale al fine di comprendere come questo nuovo intervento incida sulla precedente giurisprudenza costituzionale discostandosi sensibilmente da alcune ricostruzioni in tema di genitorialità responsabile, che trovano sempre più attenzione in dottrina e nella giurisprudenza, soprattutto nell’intento di tutelare l’interesse superiore del minore.
2020
143
165
Goal 3: Good health and well-being for people
Goal 5: Gender equality
M. Picchi
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