Da sempre problematica, la convivenza tra diritto alla riservatezza e diritto alla prova si pone oggi al centro di un dibattito culturale sempre più attuale. In un contesto sociale come quello in cui viviamo, caratterizzato dalla presenza strutturale della sorveglianza, il fisiologico antagonismo tra i beni giuridici tutelati - da un lato, il bene collettivo assicurato dalla repressione penale e, dall'altro, le situazioni giuridiche soggettive, in verità piuttosto eterogenee, riconducibili al concetto di privacy - raggiunge un livello di attrito inusitato. Oggi, il diritto alla prova implica l'impiego massiccio di strumenti di investigazione - spesso tipici ma talvolta anche atipici - idonei ad intaccare il nucleo più profondo dell’intimità dell’individuo. Di fatto, l'utilità processuale delle informazioni è direttamente proporzionale alla gravità del vulnus che lo strumento probatorio arreca alla “riservatezza”: più l’attività di indagine risulta invasiva, più il dato ottenuto può risultare prezioso per l’accertamento. A ciò si aggiunga il profilo problematico rappresentato dal rischio - sempre incombente - di divulgazione al di fuori del circuito processuale dei dati acquisiti. Tale aspetto chiama in causa l’ulteriore accezione del concetto di “riservatezza”, nota con il nome di "autodeterminazione informativa". Nell'impossibilità di rinunciare completamente ad alcuna delle opposte esigenze di tutela, l'interprete è chiamato ad una difficile opera di bilanciamento degli interessi in conflitto, resa ancora più complessa dalla eterogeneità delle fonti che costituiscono le tessere del mosaico normativo di riferimento. Abbiamo un panorama in cui il codice di procedura penale, nella parte dedicata alle investigazioni pubbliche e private, legittima l’an del diritto alla prova, anche mediante condotte potenzialmente lesive della riservatezza di terzi, mentre la normativa in tema di privacy ne definisce il quomodo, con tutte le conseguenze che ne derivano, sia in termini processuali, sia in termini sostanziali. In questo quadro, è necessario riflettere sempre di meno in astratto e sempre di più in concreto, tenendo presente il corretto bilanciamento tra i valori e la necessaria ragionevolezza della soluzione, in nome di un indefettibile principio di proporzionalità.

Privacy e indagini penali / Marco Torre. - STAMPA. - (2020).

Privacy e indagini penali

Marco Torre
2020

Abstract

Da sempre problematica, la convivenza tra diritto alla riservatezza e diritto alla prova si pone oggi al centro di un dibattito culturale sempre più attuale. In un contesto sociale come quello in cui viviamo, caratterizzato dalla presenza strutturale della sorveglianza, il fisiologico antagonismo tra i beni giuridici tutelati - da un lato, il bene collettivo assicurato dalla repressione penale e, dall'altro, le situazioni giuridiche soggettive, in verità piuttosto eterogenee, riconducibili al concetto di privacy - raggiunge un livello di attrito inusitato. Oggi, il diritto alla prova implica l'impiego massiccio di strumenti di investigazione - spesso tipici ma talvolta anche atipici - idonei ad intaccare il nucleo più profondo dell’intimità dell’individuo. Di fatto, l'utilità processuale delle informazioni è direttamente proporzionale alla gravità del vulnus che lo strumento probatorio arreca alla “riservatezza”: più l’attività di indagine risulta invasiva, più il dato ottenuto può risultare prezioso per l’accertamento. A ciò si aggiunga il profilo problematico rappresentato dal rischio - sempre incombente - di divulgazione al di fuori del circuito processuale dei dati acquisiti. Tale aspetto chiama in causa l’ulteriore accezione del concetto di “riservatezza”, nota con il nome di "autodeterminazione informativa". Nell'impossibilità di rinunciare completamente ad alcuna delle opposte esigenze di tutela, l'interprete è chiamato ad una difficile opera di bilanciamento degli interessi in conflitto, resa ancora più complessa dalla eterogeneità delle fonti che costituiscono le tessere del mosaico normativo di riferimento. Abbiamo un panorama in cui il codice di procedura penale, nella parte dedicata alle investigazioni pubbliche e private, legittima l’an del diritto alla prova, anche mediante condotte potenzialmente lesive della riservatezza di terzi, mentre la normativa in tema di privacy ne definisce il quomodo, con tutte le conseguenze che ne derivano, sia in termini processuali, sia in termini sostanziali. In questo quadro, è necessario riflettere sempre di meno in astratto e sempre di più in concreto, tenendo presente il corretto bilanciamento tra i valori e la necessaria ragionevolezza della soluzione, in nome di un indefettibile principio di proporzionalità.
2020
9788828817802
Marco Torre
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