La Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 12, co. 6, l. n. 40/2004, 18, d.P.R. n. 396/2000 e 64, comma 1, lett. g), l. n. 218/1995, laddove non consentono – per contrasto con l’ordine pubblico, secondo l’interpretazione del diritto vivente (il riferimento è a Cass. civ., Sez. Un., sent. 8 maggio 2019, n. 12193) – che sia riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato inserito nell’atto di stato civile di un minore, procreato attraverso le modalità della gestazione per altri (GPA), il genitore d’intenzione privo di legami biologici. Il contrasto è ravvisato con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, gli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori del 1989, ratificata con l. n. 176/1991, e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel caso di specie, il genitore d’intenzione è il componente di una coppia omosessuale maschile, il cui matrimonio, contratto all’estero, è stato trascritto in Italia nel registro delle unioni civili. La prima Sezione, con questa ordinanza interlocutoria, sembra voler superare anche quanto affermato dalla stessa in due recenti pronunce (sentt. 3 aprile 2020, n. 7668, e 22 aprile 2020, n. 8029), ove ha negato la possibilità di indicare nell’atto di nascita una seconda madre, priva di legami biologici col bambino, perché il nostro ordinamento non consentirebbe di indicare come genitori due persone dello stesso sesso.

Maternità surrogata: rinviata alla Corte costituzionale la questione sul riconoscimento dello status filiationis del minore nato all'estero / M.Picchi. - In: FAMILIA. - ISSN 2531-6796. - ELETTRONICO. - 9:(2020), pp. 1-4.

Maternità surrogata: rinviata alla Corte costituzionale la questione sul riconoscimento dello status filiationis del minore nato all'estero

M. Picchi
Investigation
2020

Abstract

La Cassazione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 12, co. 6, l. n. 40/2004, 18, d.P.R. n. 396/2000 e 64, comma 1, lett. g), l. n. 218/1995, laddove non consentono – per contrasto con l’ordine pubblico, secondo l’interpretazione del diritto vivente (il riferimento è a Cass. civ., Sez. Un., sent. 8 maggio 2019, n. 12193) – che sia riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giurisdizionale straniero con il quale sia stato inserito nell’atto di stato civile di un minore, procreato attraverso le modalità della gestazione per altri (GPA), il genitore d’intenzione privo di legami biologici. Il contrasto è ravvisato con gli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., l’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, gli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori del 1989, ratificata con l. n. 176/1991, e l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel caso di specie, il genitore d’intenzione è il componente di una coppia omosessuale maschile, il cui matrimonio, contratto all’estero, è stato trascritto in Italia nel registro delle unioni civili. La prima Sezione, con questa ordinanza interlocutoria, sembra voler superare anche quanto affermato dalla stessa in due recenti pronunce (sentt. 3 aprile 2020, n. 7668, e 22 aprile 2020, n. 8029), ove ha negato la possibilità di indicare nell’atto di nascita una seconda madre, priva di legami biologici col bambino, perché il nostro ordinamento non consentirebbe di indicare come genitori due persone dello stesso sesso.
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M.Picchi
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