Lo studio approfondisce il rapporto tra malgoverno del rischio e modelli di responsabilità a titolo di colpa, seguendo una progressione ideale che va dal concetto ordinamentale di rischio, al parametro normativo del dovere di diligenza, fino ad arrivare alla sua specificazione nella “regola cautelare” penalmente rilevante. Inteso come concetto di natura non unitaria e dal respiro ordinamentale, infatti, il rischio stringe parentele con elementi di diversi sistemi normativi, ciascuno dei quali risponde alla natura e alle finalità peculiari della propria branca di appartenenza. Dopo una preliminare analisi delle caratteristiche dell'odierna società tecnologica (c.d. del rischio), il lavoro prende quindi in esame le differenti strategie di disciplina approntate dall'ordinamento per contemperare le istanze della collettività con i diritti e le prerogative del singolo chiamato a rispondere del rischio avveratosi; in particolare, si mettono a confronto la prospettiva civilistica e quella penalistica. Con riguardo specifico al diritto civile, nella struttura della responsabilità aquiliana il "dovere di diligenze" si collocai come "clausola generale" atipica, in coerenza con la matrice aggettiva del parametro del buon pater familias, oggi temperato dalla schermatura offerta dagli strumenti assicurativi, nei settori dove la loro copertura è imposta per legge. Per contro, entrando nel vivo dell'analisi del reato colposo, la ricerca mette a fuoco la natura e la funzione tipicizzannte della "regola cautelare", evidenziando la necessità di una sua declinazione penalistica. La retrospettiva svolta consente di affermare che l'illecito penale colposo risente ancora oggi del predominio speculativo del reato doloso e, per altro verso, mutua dalla prospettiva civilistica l'idea della colpa come criterio "allocativo" a posteriori del danno "ingiusto", con funzione di rassicurazione sociale. Di qui, la necessità di riconoscere il giusto peso al disvalore di azione nel delitto colposo, valorizzando il carattere modale della negligenza, quale violazione di una regola cautelare di condotta dalla natura conformativa e permissiva insieme. Vengono quindi esaminati i rapporti tra colpa specifica e generica, prestando particolare attenzione alla diversa filosofia (o, se si vuole, ratio) che le anima, ovvero al significato profondo della standardizzazione cautelare. Un apposito spazio viene inoltre riconosciuto alla “procedimentalizzazione” delle leges artis, all’insorgere di regole “strumentali” o c.d. pre-cautelari di diligenza e, quindi, alla dialettica tra autogestione ed eterogestione del rischio, nella cui cornice si colloca il fenomeno della c.d. autonormazione cautelare. L'ultima parte dello studio, invece, è dedicata ad approfondire il profilo del c.d. assessment del rischio, muovendo dalla centralità che svolge il c.d. Anlaß (ossia la situazione fattuale di pericolo che rende doverosa l’adozione della misura cautelare). A questo proposito viene affrontata la tematica della prevedibilità/riconoscibilità del rischio, distinguendo il concetto da ultimo evocato dal c.d. dovere valutazione del rischio imposto a determinate categorie di soggetti in virtù del ruolo da essi ricoperto. In ultimo, il lavoro individua la particolare problematicità della colpa c.d. estimativa, caratterizzata dal radicamento della negligenza nel momento “valutativo”-congetturale della diagnosi che precede il momento dell’azione e funge da base per la selezione delle opportune misure di gestione del rischio.

Rischio, dovere di diligenza e regola cautelare / Carolina Buzio. - (2021).

Rischio, dovere di diligenza e regola cautelare

Carolina Buzio
2021

Abstract

Lo studio approfondisce il rapporto tra malgoverno del rischio e modelli di responsabilità a titolo di colpa, seguendo una progressione ideale che va dal concetto ordinamentale di rischio, al parametro normativo del dovere di diligenza, fino ad arrivare alla sua specificazione nella “regola cautelare” penalmente rilevante. Inteso come concetto di natura non unitaria e dal respiro ordinamentale, infatti, il rischio stringe parentele con elementi di diversi sistemi normativi, ciascuno dei quali risponde alla natura e alle finalità peculiari della propria branca di appartenenza. Dopo una preliminare analisi delle caratteristiche dell'odierna società tecnologica (c.d. del rischio), il lavoro prende quindi in esame le differenti strategie di disciplina approntate dall'ordinamento per contemperare le istanze della collettività con i diritti e le prerogative del singolo chiamato a rispondere del rischio avveratosi; in particolare, si mettono a confronto la prospettiva civilistica e quella penalistica. Con riguardo specifico al diritto civile, nella struttura della responsabilità aquiliana il "dovere di diligenze" si collocai come "clausola generale" atipica, in coerenza con la matrice aggettiva del parametro del buon pater familias, oggi temperato dalla schermatura offerta dagli strumenti assicurativi, nei settori dove la loro copertura è imposta per legge. Per contro, entrando nel vivo dell'analisi del reato colposo, la ricerca mette a fuoco la natura e la funzione tipicizzannte della "regola cautelare", evidenziando la necessità di una sua declinazione penalistica. La retrospettiva svolta consente di affermare che l'illecito penale colposo risente ancora oggi del predominio speculativo del reato doloso e, per altro verso, mutua dalla prospettiva civilistica l'idea della colpa come criterio "allocativo" a posteriori del danno "ingiusto", con funzione di rassicurazione sociale. Di qui, la necessità di riconoscere il giusto peso al disvalore di azione nel delitto colposo, valorizzando il carattere modale della negligenza, quale violazione di una regola cautelare di condotta dalla natura conformativa e permissiva insieme. Vengono quindi esaminati i rapporti tra colpa specifica e generica, prestando particolare attenzione alla diversa filosofia (o, se si vuole, ratio) che le anima, ovvero al significato profondo della standardizzazione cautelare. Un apposito spazio viene inoltre riconosciuto alla “procedimentalizzazione” delle leges artis, all’insorgere di regole “strumentali” o c.d. pre-cautelari di diligenza e, quindi, alla dialettica tra autogestione ed eterogestione del rischio, nella cui cornice si colloca il fenomeno della c.d. autonormazione cautelare. L'ultima parte dello studio, invece, è dedicata ad approfondire il profilo del c.d. assessment del rischio, muovendo dalla centralità che svolge il c.d. Anlaß (ossia la situazione fattuale di pericolo che rende doverosa l’adozione della misura cautelare). A questo proposito viene affrontata la tematica della prevedibilità/riconoscibilità del rischio, distinguendo il concetto da ultimo evocato dal c.d. dovere valutazione del rischio imposto a determinate categorie di soggetti in virtù del ruolo da essi ricoperto. In ultimo, il lavoro individua la particolare problematicità della colpa c.d. estimativa, caratterizzata dal radicamento della negligenza nel momento “valutativo”-congetturale della diagnosi che precede il momento dell’azione e funge da base per la selezione delle opportune misure di gestione del rischio.
2021
Fausto Giunta
ITALIA
Carolina Buzio
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Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/1238082
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