Il tema del potere di sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa discrezionale è un tema classico nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Più spesso, esso è discusso sotto l’angolo visuale delle singole fattispecie penali in cui viene in gioco – anzitutto, l’abuso d’ufficio – benché in realtà non sia privo di risvolti più generali relativi alla dimensione istituzionale dell’equilibrio fra poteri dello Stato. Dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza nelle ipotesi di reato più salienti, che ha condotto verso un’opzione per il controllo totale del potere amministrativo da parte del giudice penale, con conseguenti reazioni critiche da parte della dottrina, il contributo si sofferma sul differente percorso evolutivo del diritto amministrativo, che dalla tradizionale autoritatività e insindacabilità dell’attività provvedimentale è ormai transitato verso la limitazione dei poteri amministrativi, il cui esercizio è controllabile dal giudice. Questa traiettoria, più di recente, si è alimentata moltissimo del proliferare della soft law, il cui effetto è quello di regolare, pur in modo flessibile, l’attività amministrativa. In conclusione, si osserva come l’ottica del diritto penale e di quello amministrativo non siano in fondo così lontane, mirando entrambe a ricercare canoni di prevedibilità della regola di condotta per il pubblico funzionario e dunque calcolabilità delle conseguenze, in termini sia di illegittimità dell’atto che di sanzioni penali relative a tale distorto esercizio della discrezionalità.
Il sindacato penale sulla discrezionalità amministrativa alla prova della regolazione flessibile dell'agire pubblico / Alberto Cappellini; Federica Barletta. - In: LA LEGISLAZIONE PENALE. - ISSN 2421-552X. - ELETTRONICO. - (2021), pp. 1-22.
Il sindacato penale sulla discrezionalità amministrativa alla prova della regolazione flessibile dell'agire pubblico
Alberto Cappellini;Federica Barletta
2021
Abstract
Il tema del potere di sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa discrezionale è un tema classico nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Più spesso, esso è discusso sotto l’angolo visuale delle singole fattispecie penali in cui viene in gioco – anzitutto, l’abuso d’ufficio – benché in realtà non sia privo di risvolti più generali relativi alla dimensione istituzionale dell’equilibrio fra poteri dello Stato. Dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza nelle ipotesi di reato più salienti, che ha condotto verso un’opzione per il controllo totale del potere amministrativo da parte del giudice penale, con conseguenti reazioni critiche da parte della dottrina, il contributo si sofferma sul differente percorso evolutivo del diritto amministrativo, che dalla tradizionale autoritatività e insindacabilità dell’attività provvedimentale è ormai transitato verso la limitazione dei poteri amministrativi, il cui esercizio è controllabile dal giudice. Questa traiettoria, più di recente, si è alimentata moltissimo del proliferare della soft law, il cui effetto è quello di regolare, pur in modo flessibile, l’attività amministrativa. In conclusione, si osserva come l’ottica del diritto penale e di quello amministrativo non siano in fondo così lontane, mirando entrambe a ricercare canoni di prevedibilità della regola di condotta per il pubblico funzionario e dunque calcolabilità delle conseguenze, in termini sia di illegittimità dell’atto che di sanzioni penali relative a tale distorto esercizio della discrezionalità.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Barletta Cappellini - Sindacato penale sulla discrezionalità amm. e regolazione flessibile.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Pdf editoriale (Version of record)
Licenza:
Creative commons
Dimensione
373.5 kB
Formato
Adobe PDF
|
373.5 kB | Adobe PDF |
I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.