E' ormai acclarato che, in presenza di determinate condizioni, la forma societaria si rivela utile per la migliore soluzione della crisi. Essa consente infatti di attribuire ai creditori pretese verso la società, resa nuovamente solvibile all’esito di una ristrutturazione finanziaria che sostituisce la liquidazione del patrimonio. Questa nuova strada impone di ripensare i diritti dei soci di una società in crisi. Alcuni di tali diritti, quale quello di veto sull’emissione di nuove partecipazioni, devono essere demoliti, altri devono invece essere individuati, soprattutto in un contesto generale che sempre pi spinge ad anticipare il momento di emersione della crisi e dunque rende meno netta la distinzione fra società in crisi e società in bonis. Il risultato è che, anche sulla scorta della Direttiva 1023/2019, si è passati, per i soci di società in crisi, da un diritto astratto al plusvalore latente (e spesso inesistente) a una pretesa su un ben pi concreto surplus da ristrutturazione. Il rinnovato ruolo dei soci nella ristrutturazione presuppone la ricostruzione di un quadro adeguato di diritti informativi e partecipativi, che dovrebbero avere diversa intensità a seconda di quanto è grave la crisi e di quale strumento è utilizzato per gestirla.
Verso uno statuto dei diritti dei soci di società in crisi / Lorenzo Stanghellini. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - STAMPA. - (2020), pp. 295-322.
Verso uno statuto dei diritti dei soci di società in crisi
Lorenzo Stanghellini
2020
Abstract
E' ormai acclarato che, in presenza di determinate condizioni, la forma societaria si rivela utile per la migliore soluzione della crisi. Essa consente infatti di attribuire ai creditori pretese verso la società, resa nuovamente solvibile all’esito di una ristrutturazione finanziaria che sostituisce la liquidazione del patrimonio. Questa nuova strada impone di ripensare i diritti dei soci di una società in crisi. Alcuni di tali diritti, quale quello di veto sull’emissione di nuove partecipazioni, devono essere demoliti, altri devono invece essere individuati, soprattutto in un contesto generale che sempre pi spinge ad anticipare il momento di emersione della crisi e dunque rende meno netta la distinzione fra società in crisi e società in bonis. Il risultato è che, anche sulla scorta della Direttiva 1023/2019, si è passati, per i soci di società in crisi, da un diritto astratto al plusvalore latente (e spesso inesistente) a una pretesa su un ben pi concreto surplus da ristrutturazione. Il rinnovato ruolo dei soci nella ristrutturazione presuppone la ricostruzione di un quadro adeguato di diritti informativi e partecipativi, che dovrebbero avere diversa intensità a seconda di quanto è grave la crisi e di quale strumento è utilizzato per gestirla.File | Dimensione | Formato | |
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