Il commento si occupa di un caso di di trasferimento d’azienda realizzatosi nell'ambito di una procedura di fallimento. Viene precisato che ai fini dell’operatività dell'art. 47, c. 5, l. n. 428/1990, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non occorre il requisito della cessazione dell’attività di impresa, di essa costitutivo, che deve invece essere riferito esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria.
Trasferimento d'azienda e fallimento: il principio di continuità dei rapporti di lavoro può essere disapplicato / S. Renzi. - In: RGL GIURISPRUDENZA ON LINE. - ELETTRONICO. - (2021), pp. 2-7.
Trasferimento d'azienda e fallimento: il principio di continuità dei rapporti di lavoro può essere disapplicato
S. Renzi
2021
Abstract
Il commento si occupa di un caso di di trasferimento d’azienda realizzatosi nell'ambito di una procedura di fallimento. Viene precisato che ai fini dell’operatività dell'art. 47, c. 5, l. n. 428/1990, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare non occorre il requisito della cessazione dell’attività di impresa, di essa costitutivo, che deve invece essere riferito esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.