Il benessere organizzativo, che, in assenza di una definizione legislativa, viene descritto come “la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico e psicologico”, costituisce uno degli elementi che genera un circolo virtuoso fra salute e qualità del lavoro. Proprio questa connessione evidenzia come l’elemento intorno al quale ruota il benessere nei luoghi di lavoro sia l’organizzazione ed il connesso potere del datore di lavoro di strutturarla nel rispetto della cornice dell’art. 41 Cost. Ciò significa che non si potranno considerare improntate al benessere quelle organizzazioni nelle quali venga calpestata la dignità del lavoratore assecondando atteggiamenti discriminatori, molesti o mobbizzanti, ovvero si creino situazioni di stress, disagio e malessere, tutte situazioni foriere di possibili vere e proprie malattie. Un tema complesso rispetto al quale, partendo dall’analisi delle disposizioni che intervengono su questi eventi – filtrate dalle interpretazioni che di esse ne danno la dottrina e la giurisprudenza –, si pone l’obiettivo di valutare se ed eventualmente quali fra gli istituti già presenti nel corpus normativo possano indirizzare il datore di lavoro ad operare scelte organizzative “di benessere”.
Benessere, organizzazione e contratto di lavoro: una ricomposizione / maria paola monaco. - ELETTRONICO. - (2023), pp. 1-179.
Benessere, organizzazione e contratto di lavoro: una ricomposizione
maria paola monaco
2023
Abstract
Il benessere organizzativo, che, in assenza di una definizione legislativa, viene descritto come “la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico e psicologico”, costituisce uno degli elementi che genera un circolo virtuoso fra salute e qualità del lavoro. Proprio questa connessione evidenzia come l’elemento intorno al quale ruota il benessere nei luoghi di lavoro sia l’organizzazione ed il connesso potere del datore di lavoro di strutturarla nel rispetto della cornice dell’art. 41 Cost. Ciò significa che non si potranno considerare improntate al benessere quelle organizzazioni nelle quali venga calpestata la dignità del lavoratore assecondando atteggiamenti discriminatori, molesti o mobbizzanti, ovvero si creino situazioni di stress, disagio e malessere, tutte situazioni foriere di possibili vere e proprie malattie. Un tema complesso rispetto al quale, partendo dall’analisi delle disposizioni che intervengono su questi eventi – filtrate dalle interpretazioni che di esse ne danno la dottrina e la giurisprudenza –, si pone l’obiettivo di valutare se ed eventualmente quali fra gli istituti già presenti nel corpus normativo possano indirizzare il datore di lavoro ad operare scelte organizzative “di benessere”.File | Dimensione | Formato | |
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