Il lavoro di tesi si pone l’obiettivo di ricostruire organicamente il fenomeno dei tribunali penali c.d. internazionalizzati o misti. Tali esperienze di giustizia penale, infatti, si sono a lungo sottratte ad un’analisi sistematica, venendo, piuttosto, presentate, come esperienze isolate e destinate ad esaurirsi rapidamente. Lo studio qui svolto si articola in quattro passaggi, contraddistinti da altrettanti capitoli. Dapprima è stato necessario procedere ad identificare analiticamente le motivazioni che hanno condotto all’invenzione di soluzioni ibride per la persecuzione dei crimini internazionali, giungendo ad individuare tre ordini di ragioni: storico-generali, storico-politiche, e giuridico-istituzionali. Poi, acquisendo consapevolezza della varietà in termini di forme e funzionamento delle prime quattro giurisdizioni che, comunemente, sono etichettate come “ibride” – le Camere speciali nel tribunale cambogiano, i panels ex regolamento 64/2000 per il Kosovo, gli Special Panels for Serious Crimes per il Timor Est, la Corte Speciale per la Sierra Leone – si è proceduto a ricercare una definizione più completa e a collocare il fenomeno nella giusta posizione nell’universo della giustizia internazionale: muovendo da una prima descrizione, genericissima, ma diffusamente accettata, che i tribunali ibridi siano «a mix of local and global meeting in a judicial forum», lo studio, accogliendo con favore la rappresentazione del fenomeno come uno spettro multi-assiale, introduce il concetto originale di “fattore di ibridizzazione”, nel quale posso essere ricompresi tutti gli elementi caratterizzanti un organo giurisdizionale, che contribuiscano ad allontanare, più o meno nettamente, un tribunale internazionalizzato dai due modelli “puri” di tribunale internazionale e domestico. Nel valutare ogni “fattore di ibridizzazione”, si è rilevato che la molteplicità delle possibili combinazioni dà vita a giurisdizioni con caratteristiche profondamente differenti, che contribuiscono altresì a processi di transitional justice e capacity building, conducendo, dunque, a concludere che la varietà sia, in sé, una caratteristica intrinseca del fenomeno. Confrontando tali risultanze con le diverse teorie che esplorano la possibilità di riconoscere una categoria unitaria di corti ibride, si giunge a determinare che l’ibridismo sia, effettivamente, una categoria a sé stante, caratterizzata da quegli effetti extragiudiziali derivanti dalle sue attività. Questa categoria di tribunali, quindi, considerata unitaria per la peculiare natura di cui sopra, sembra proporre una nuova dimensione, rispetto a quella puramente internazionale o interna, della lotta contro l'impunità per i crimini internazionali. Si può quindi concludere che le quattro giurisdizioni sopra menzionate hanno rappresentato la prima generazione di tribunali penali internazionalizzati. In seguito, è risultato necessario analizzare le ragioni per cui i tribunali ibridi sono tornati in voga dal 2015, dopo un periodo di quiescenza, attraverso una valutazione del valore di questa rinascita nel contesto della giustizia internazionale, dei vantaggi e dei risultati attesi connessi alla possibilità di perseguire i crimini di massa attraverso tale tipo di soluzione e, dall'altro, le possibili sfide da affrontare, relative alle debolezze tipiche delle corti ibride. L’analisi è stata inevitabilmente condotta tenendo a mente la prassi emersa con la prima generazione tribunali misti, ma con l’acquisita consapevolezza che ogni giurisdizione può essere unica e modellata sulla situazione di cui si occupa. L’ultima parte del lavoro, infine, procede ad un’osservazione approfondita di ogni nuovo tribunale, che, a vario titolo è stato considerato “ibrido”, confrontandone le caratteristiche salienti con rispetto alla definizione puntuale ricostruita nel secondo capitolo, al fine primario di valutare se, effettivamente, le Extraordinary African Chambers, le Kosovo Specialist’s Chambers, la Special Criminal Court in Repubblica Centrafricana e il progetto di una Hybrid Court for South Sudan siano nuove espressioni del fenomeno e, qualora lo siano, se sia possibile rintracciare un consolidamento nella prassi della creazione di tribunali penali misti.

Hybrid criminal justice: reconstruction and developments of the phenomenon / Maddalena Cogorno. - (2022).

Hybrid criminal justice: reconstruction and developments of the phenomenon

Maddalena Cogorno
2022

Abstract

Il lavoro di tesi si pone l’obiettivo di ricostruire organicamente il fenomeno dei tribunali penali c.d. internazionalizzati o misti. Tali esperienze di giustizia penale, infatti, si sono a lungo sottratte ad un’analisi sistematica, venendo, piuttosto, presentate, come esperienze isolate e destinate ad esaurirsi rapidamente. Lo studio qui svolto si articola in quattro passaggi, contraddistinti da altrettanti capitoli. Dapprima è stato necessario procedere ad identificare analiticamente le motivazioni che hanno condotto all’invenzione di soluzioni ibride per la persecuzione dei crimini internazionali, giungendo ad individuare tre ordini di ragioni: storico-generali, storico-politiche, e giuridico-istituzionali. Poi, acquisendo consapevolezza della varietà in termini di forme e funzionamento delle prime quattro giurisdizioni che, comunemente, sono etichettate come “ibride” – le Camere speciali nel tribunale cambogiano, i panels ex regolamento 64/2000 per il Kosovo, gli Special Panels for Serious Crimes per il Timor Est, la Corte Speciale per la Sierra Leone – si è proceduto a ricercare una definizione più completa e a collocare il fenomeno nella giusta posizione nell’universo della giustizia internazionale: muovendo da una prima descrizione, genericissima, ma diffusamente accettata, che i tribunali ibridi siano «a mix of local and global meeting in a judicial forum», lo studio, accogliendo con favore la rappresentazione del fenomeno come uno spettro multi-assiale, introduce il concetto originale di “fattore di ibridizzazione”, nel quale posso essere ricompresi tutti gli elementi caratterizzanti un organo giurisdizionale, che contribuiscano ad allontanare, più o meno nettamente, un tribunale internazionalizzato dai due modelli “puri” di tribunale internazionale e domestico. Nel valutare ogni “fattore di ibridizzazione”, si è rilevato che la molteplicità delle possibili combinazioni dà vita a giurisdizioni con caratteristiche profondamente differenti, che contribuiscono altresì a processi di transitional justice e capacity building, conducendo, dunque, a concludere che la varietà sia, in sé, una caratteristica intrinseca del fenomeno. Confrontando tali risultanze con le diverse teorie che esplorano la possibilità di riconoscere una categoria unitaria di corti ibride, si giunge a determinare che l’ibridismo sia, effettivamente, una categoria a sé stante, caratterizzata da quegli effetti extragiudiziali derivanti dalle sue attività. Questa categoria di tribunali, quindi, considerata unitaria per la peculiare natura di cui sopra, sembra proporre una nuova dimensione, rispetto a quella puramente internazionale o interna, della lotta contro l'impunità per i crimini internazionali. Si può quindi concludere che le quattro giurisdizioni sopra menzionate hanno rappresentato la prima generazione di tribunali penali internazionalizzati. In seguito, è risultato necessario analizzare le ragioni per cui i tribunali ibridi sono tornati in voga dal 2015, dopo un periodo di quiescenza, attraverso una valutazione del valore di questa rinascita nel contesto della giustizia internazionale, dei vantaggi e dei risultati attesi connessi alla possibilità di perseguire i crimini di massa attraverso tale tipo di soluzione e, dall'altro, le possibili sfide da affrontare, relative alle debolezze tipiche delle corti ibride. L’analisi è stata inevitabilmente condotta tenendo a mente la prassi emersa con la prima generazione tribunali misti, ma con l’acquisita consapevolezza che ogni giurisdizione può essere unica e modellata sulla situazione di cui si occupa. L’ultima parte del lavoro, infine, procede ad un’osservazione approfondita di ogni nuovo tribunale, che, a vario titolo è stato considerato “ibrido”, confrontandone le caratteristiche salienti con rispetto alla definizione puntuale ricostruita nel secondo capitolo, al fine primario di valutare se, effettivamente, le Extraordinary African Chambers, le Kosovo Specialist’s Chambers, la Special Criminal Court in Repubblica Centrafricana e il progetto di una Hybrid Court for South Sudan siano nuove espressioni del fenomeno e, qualora lo siano, se sia possibile rintracciare un consolidamento nella prassi della creazione di tribunali penali misti.
2022
Cristina Campiglio, Gabriele Della Morte
Maddalena Cogorno
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Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/1369373
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