Con riferimento alle obbligazioni solidali ad interesse comune, il contributo analizza i problemi posti dall’ipotesi in cui, a fronte della condanna di più condebitori, uno o solo alcuni di questi propongo-no impugnazione. È dapprima esaminato il quadro giurisprudenzia-le, che rinviene la soluzione al problema nell’allargamento della le-gittimazione attiva a proporre l’impugnazione incidentale tardiva. Di seguito viene ripresa l’opinione dottrinale dominante che vede nella proposizione delle domande incidenti di garanzia lo strumento at-traverso cui porre rimedio al pregiudizio di fatto cui altrimenti an-drebbe incontro il condebitore non impugnante, una volta che pro-ponesse l’azione di regresso. Grazie alle opinioni espresse da una parte della dottrina e della giurisprudenza tedesche in punto di effi-cacia della sentenza resa sull’obbligazione solidale nel successivo giudizio di regresso, viene individuato un ulteriore strumento a di-sposizione dei coobbligati e cioè la domanda incidente di accerta-mento dell’obbligo solidale, proposta dal condebitore al fine di ren-dere il consorte parte accessoria della causa che lo vede contrappo-sto al comune creditore. In tutti questi casi, stante l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. al litisconsorzio, al condebitore rimasto inizial-mente inerte si apre la strada alla proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva.

Obbligazioni solidali ad interesse comune, impugnazioni dei condebitori soccombenti e domande «incidenti» / edoardo borselli. - In: RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE. - ISSN 0035-6182. - STAMPA. - (2024), pp. 442-465.

Obbligazioni solidali ad interesse comune, impugnazioni dei condebitori soccombenti e domande «incidenti»

edoardo borselli
2024

Abstract

Con riferimento alle obbligazioni solidali ad interesse comune, il contributo analizza i problemi posti dall’ipotesi in cui, a fronte della condanna di più condebitori, uno o solo alcuni di questi propongo-no impugnazione. È dapprima esaminato il quadro giurisprudenzia-le, che rinviene la soluzione al problema nell’allargamento della le-gittimazione attiva a proporre l’impugnazione incidentale tardiva. Di seguito viene ripresa l’opinione dottrinale dominante che vede nella proposizione delle domande incidenti di garanzia lo strumento at-traverso cui porre rimedio al pregiudizio di fatto cui altrimenti an-drebbe incontro il condebitore non impugnante, una volta che pro-ponesse l’azione di regresso. Grazie alle opinioni espresse da una parte della dottrina e della giurisprudenza tedesche in punto di effi-cacia della sentenza resa sull’obbligazione solidale nel successivo giudizio di regresso, viene individuato un ulteriore strumento a di-sposizione dei coobbligati e cioè la domanda incidente di accerta-mento dell’obbligo solidale, proposta dal condebitore al fine di ren-dere il consorte parte accessoria della causa che lo vede contrappo-sto al comune creditore. In tutti questi casi, stante l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. al litisconsorzio, al condebitore rimasto inizial-mente inerte si apre la strada alla proposizione dell’impugnazione incidentale tardiva.
2024
442
465
edoardo borselli
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