Il volume tratta dei cd. patti successori dispositivi – locuzione, questa, non testimoniata nelle fonti antiche – a partire dal ‘punto di approdo’ di una evoluzione discontinua (fra limitate aperture giurisprudenziali e irrigidimenti nella legislazione imperiale a partire dall’avanzato III sec. d.C.): la costituzione giustinianea del 1° novembre 531 riportata in C. 2.3.20, inclusa tra le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes e, perciò, valutata di carattere non già innovativo (come sostenuto dalla communis opinio), bensì ricognitivo e chiarificatore di un insieme di principi elaborati già in seno alla scientia iuris classica. Mirando alla ricostruzione del significato della ‘contrarietà ai boni mores’ dei negozi de hereditate tertii, lo studio risulta condotto con uno scrupolo volto a non coartare con schemi terminologici e concettuali moderni le reali motivazioni sottese alle soluzioni fornite da giuristi e imperatori a questioni che, oggi, verrebbero ricondotte al divieto di cui all’art. 458 cod. civ.
I patti successori dispositivi nel diritto romano / Maria Federica Merotto. - STAMPA. - (2020), pp. 1-297.
I patti successori dispositivi nel diritto romano
Maria Federica Merotto
2020
Abstract
Il volume tratta dei cd. patti successori dispositivi – locuzione, questa, non testimoniata nelle fonti antiche – a partire dal ‘punto di approdo’ di una evoluzione discontinua (fra limitate aperture giurisprudenziali e irrigidimenti nella legislazione imperiale a partire dall’avanzato III sec. d.C.): la costituzione giustinianea del 1° novembre 531 riportata in C. 2.3.20, inclusa tra le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes e, perciò, valutata di carattere non già innovativo (come sostenuto dalla communis opinio), bensì ricognitivo e chiarificatore di un insieme di principi elaborati già in seno alla scientia iuris classica. Mirando alla ricostruzione del significato della ‘contrarietà ai boni mores’ dei negozi de hereditate tertii, lo studio risulta condotto con uno scrupolo volto a non coartare con schemi terminologici e concettuali moderni le reali motivazioni sottese alle soluzioni fornite da giuristi e imperatori a questioni che, oggi, verrebbero ricondotte al divieto di cui all’art. 458 cod. civ.File | Dimensione | Formato | |
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