L'Autore del libro recensito ricostruisce il potere di modifica del provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione come esecuzione dell’annullamento o della revoca, in questo modo superando l’impossibilità di fondare il potere di riforma sulla norma attributiva del potere originario o sulle ipotesi di autotutela tipizzate dalla l.p.a. Nella recensione si evidenzia come la tesi proposta rischi tuttavia di entrare in frizione con il principio di legalità, con particolare riferimento all’interesse pubblico, al destinatario dell’atto, ai terzi/controinteressati. Per questa ragione, si suggerisce una ricostruzione più prudente, che limiti lo spazio del potere di riforma (intesa come “specificazione esecutiva” del potere di autotutela) alle ipotesi in cui, all’esito del procedimento di secondo grado, la modifica del provvedimento sia obbligata (residui cioè una unica soluzione possibile), la fattispecie sia “bipolare” (non sia abbia cioè quell’incremento di complessità determinato dalla presenza di controinteressati) e sia comunque acquisito il consenso del destinatario del provvedimento.

(Recensione a) Nicola Berti, La modifica dei provvedimenti amministrativi, Torino, Giappichelli, 2022 / Chiara Cudia. - In: DIRITTO PUBBLICO. - ISSN 1721-8985. - STAMPA. - (2024), pp. 461-469.

(Recensione a) Nicola Berti, La modifica dei provvedimenti amministrativi, Torino, Giappichelli, 2022

Chiara Cudia
2024

Abstract

L'Autore del libro recensito ricostruisce il potere di modifica del provvedimento amministrativo da parte dell'amministrazione come esecuzione dell’annullamento o della revoca, in questo modo superando l’impossibilità di fondare il potere di riforma sulla norma attributiva del potere originario o sulle ipotesi di autotutela tipizzate dalla l.p.a. Nella recensione si evidenzia come la tesi proposta rischi tuttavia di entrare in frizione con il principio di legalità, con particolare riferimento all’interesse pubblico, al destinatario dell’atto, ai terzi/controinteressati. Per questa ragione, si suggerisce una ricostruzione più prudente, che limiti lo spazio del potere di riforma (intesa come “specificazione esecutiva” del potere di autotutela) alle ipotesi in cui, all’esito del procedimento di secondo grado, la modifica del provvedimento sia obbligata (residui cioè una unica soluzione possibile), la fattispecie sia “bipolare” (non sia abbia cioè quell’incremento di complessità determinato dalla presenza di controinteressati) e sia comunque acquisito il consenso del destinatario del provvedimento.
2024
Chiara Cudia
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