Il nuovo comma 8-bis dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 definisce inefficaci gli atti adottati oltre i termini di formazione del silenzio-assenso. Secondo una lettura diffusa questa norma confermerebbe l’invalidità di tali atti. Una simile ricostruzione non tiene però conto che la norma sul termine è al tempo stesso considerata una regola di condotta, la cui violazione non ridonda sull’atto e non dà luogo a impugnativa. La novella offre così l’occasione per una rilettura del silenzio in chiave sistematica, con ricadute, da un lato, sulla natura dell’effetto ampliatorio, che dismette la veste attizia per diventare puro effetto di legge, dall’altro, sulla tutela giurisdizionale, che abbandona lo schema impugnatorio a favore di una più aggiornata logica di accertamento e condanna.
Contributo allo studio del silenzio-assenso (a partire dall'inefficacia dell'atto tardivo) / Federico Orso. - STAMPA. - (2024), pp. 1-304.
Contributo allo studio del silenzio-assenso (a partire dall'inefficacia dell'atto tardivo)
Federico Orso
2024
Abstract
Il nuovo comma 8-bis dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 definisce inefficaci gli atti adottati oltre i termini di formazione del silenzio-assenso. Secondo una lettura diffusa questa norma confermerebbe l’invalidità di tali atti. Una simile ricostruzione non tiene però conto che la norma sul termine è al tempo stesso considerata una regola di condotta, la cui violazione non ridonda sull’atto e non dà luogo a impugnativa. La novella offre così l’occasione per una rilettura del silenzio in chiave sistematica, con ricadute, da un lato, sulla natura dell’effetto ampliatorio, che dismette la veste attizia per diventare puro effetto di legge, dall’altro, sulla tutela giurisdizionale, che abbandona lo schema impugnatorio a favore di una più aggiornata logica di accertamento e condanna.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.