L'opera monografica offre una rilettura delle norme pattizia e consuetudinaria che riconoscono allo Stato di bandiera il diritto di esercitare la giurisdizione coercitiva esclusiva in alto mare. Dopo averne ricostruito le origini ed aver individuato la giustificazione teorica che viene invocata in letteratura e dagli Stati a fondamento di tale diritto, lo studio argomenta, dimostrandolo, che la regola non è in grado di soddisfare, contemporaneamente, i due interessi che gli Stati invocano a sua giustificazione: la libertà dell'alto mare e la protezione dell'ordine dell'alto mare. Lo studio propone dunque una rilettura della norma che protegge il diritto in questione alla luce del divieto di abuso di diritto, principio fondamentale del diritto internazionale del mare, o un suo emendamento, al fine di garantire a Stati diversi da quello di bandiera che, ai sensi del diritto internazionale, possono esercitare la giurisdizione giudiziaria per fatti occorsi impiegando navi battenti bandiera straniera in alto mare, il diritto ad agire in sostituzione dello Stato di bandiera in caso di sua inerzia e a condizione che l'intervento in sostituzione non si traduca in una condotta contraria a norme fondamentali del diritto internazionale.
La giurisdizione coercitiva in alto mare nel diritto internazionale / Laura Magi. - STAMPA. - (2025), pp. 1-281.
La giurisdizione coercitiva in alto mare nel diritto internazionale
Laura Magi
2025
Abstract
L'opera monografica offre una rilettura delle norme pattizia e consuetudinaria che riconoscono allo Stato di bandiera il diritto di esercitare la giurisdizione coercitiva esclusiva in alto mare. Dopo averne ricostruito le origini ed aver individuato la giustificazione teorica che viene invocata in letteratura e dagli Stati a fondamento di tale diritto, lo studio argomenta, dimostrandolo, che la regola non è in grado di soddisfare, contemporaneamente, i due interessi che gli Stati invocano a sua giustificazione: la libertà dell'alto mare e la protezione dell'ordine dell'alto mare. Lo studio propone dunque una rilettura della norma che protegge il diritto in questione alla luce del divieto di abuso di diritto, principio fondamentale del diritto internazionale del mare, o un suo emendamento, al fine di garantire a Stati diversi da quello di bandiera che, ai sensi del diritto internazionale, possono esercitare la giurisdizione giudiziaria per fatti occorsi impiegando navi battenti bandiera straniera in alto mare, il diritto ad agire in sostituzione dello Stato di bandiera in caso di sua inerzia e a condizione che l'intervento in sostituzione non si traduca in una condotta contraria a norme fondamentali del diritto internazionale.| File | Dimensione | Formato | |
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