Il lavoro esamina le modifiche, introdotte dal Trattato di Lisbona, per accrescere la tutela giurisdizionale dei privati nel sistema UE. Le suddette innovazioni hanno, da un lato, introdotto, all’art. 263, comma 4, TFUE, una nuova ipotesi di legittimazione ad agire dei singoli nel ricorso di annullamento con riguardo agli atti regolamentari che le riguardino direttamente e che non comportano misure di esecuzione; dall’altro, è stato previsto l’obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto UE (art. 19 TUE). L’analisi dell’interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia in relazione a questi due aspetti restituisce il quadro di un sistema fondato sulla teoria della completezza dei rimedi ma fortemente sbilanciato a favore degli organi giurisdizionali nazionali, individuati quale sede privilegiata della tutela. Tale assetto si fonda, tuttavia, su una “fiducia cieca”, che talvolta potrebbe non corrispondere alla realtà, circa la rispondenza dei rimedi nazionali agli standard di protezione giurisdizionale effettiva definiti dal diritto UE. Alla luce di tali approdi, il lavoro propone un’interpretazione dei requisiti di locus standi dei privati di cui all’art. 263, comma 4, TFUE che, tenendo conto dell’eventuale assenza nell’ordinamento nazionale di rimedi giurisdizionali autenticamente effettivi, assicuri la realizzazione di un sistema pienamente conforme al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
L’impugnazione da parte dei privati degli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione. La teoria della completezza dei rimedi tra ricorso di annullamento davanti al giudice dell’Unione e ruolo delle giurisdizioni nazionali / Marcella Ferri. - ELETTRONICO. - (2025), pp. 1-248.
L’impugnazione da parte dei privati degli atti regolamentari che non comportano misure di esecuzione. La teoria della completezza dei rimedi tra ricorso di annullamento davanti al giudice dell’Unione e ruolo delle giurisdizioni nazionali
Marcella Ferri
2025
Abstract
Il lavoro esamina le modifiche, introdotte dal Trattato di Lisbona, per accrescere la tutela giurisdizionale dei privati nel sistema UE. Le suddette innovazioni hanno, da un lato, introdotto, all’art. 263, comma 4, TFUE, una nuova ipotesi di legittimazione ad agire dei singoli nel ricorso di annullamento con riguardo agli atti regolamentari che le riguardino direttamente e che non comportano misure di esecuzione; dall’altro, è stato previsto l’obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto UE (art. 19 TUE). L’analisi dell’interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia in relazione a questi due aspetti restituisce il quadro di un sistema fondato sulla teoria della completezza dei rimedi ma fortemente sbilanciato a favore degli organi giurisdizionali nazionali, individuati quale sede privilegiata della tutela. Tale assetto si fonda, tuttavia, su una “fiducia cieca”, che talvolta potrebbe non corrispondere alla realtà, circa la rispondenza dei rimedi nazionali agli standard di protezione giurisdizionale effettiva definiti dal diritto UE. Alla luce di tali approdi, il lavoro propone un’interpretazione dei requisiti di locus standi dei privati di cui all’art. 263, comma 4, TFUE che, tenendo conto dell’eventuale assenza nell’ordinamento nazionale di rimedi giurisdizionali autenticamente effettivi, assicuri la realizzazione di un sistema pienamente conforme al diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.| File | Dimensione | Formato | |
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