Il contributo analizza la pronuncia del Tribunale di Milano che, qualificando i rider come collaboratori etero-organizzati, adotta un’applicazione "selettiva" della disciplina della subordinazione, escludendo la presunzione di lavoro a tempo pieno e il minimale contributivo in ragione della discontinuità della prestazione. Può, tuttavia, ritenersi opinabile la riconduzione del rapporto alla gestione previdenziale dipendenti, soprattutto a fronte delle opposte tesi emerse in dottrina che sostengono la riconduzione del rapporto dei ciclofattorini alla gestione separata.

Una previdenza a misura di rider: i contributi devono essere versati solo nei limiti delle prestazioni orarie effettivamente svolte / S. Renzi. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - STAMPA. - 5:(2025), pp. 909-918.

Una previdenza a misura di rider: i contributi devono essere versati solo nei limiti delle prestazioni orarie effettivamente svolte

S. Renzi
2025

Abstract

Il contributo analizza la pronuncia del Tribunale di Milano che, qualificando i rider come collaboratori etero-organizzati, adotta un’applicazione "selettiva" della disciplina della subordinazione, escludendo la presunzione di lavoro a tempo pieno e il minimale contributivo in ragione della discontinuità della prestazione. Può, tuttavia, ritenersi opinabile la riconduzione del rapporto alla gestione previdenziale dipendenti, soprattutto a fronte delle opposte tesi emerse in dottrina che sostengono la riconduzione del rapporto dei ciclofattorini alla gestione separata.
2025
5
909
918
S. Renzi
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