Il contributo sottopone a commento l’ordinanza Cass., Sez. Lav., 27 marzo 2025, n. 8150, analizzando i presupposti e i limiti inerenti alla modifica dei trattamenti di fonte collettiva contestuali o successivi a un trasferimento d’azienda, alla luce dell’art. 2112, co. 3, c.c. e della direttiva 2001/23/CE. La nota ricostruisce il dialogo tra la giurisprudenza interna e la Corte di giustizia, mettendo in evidenza come la tutela dei lavoratori trasferiti non si traduca in un vincolo perpetuo posto in capo al cessionario quanto all’applicazione dei trattamenti collettivi precedentemente goduti. La pronuncia conferma, da un lato, che l’ordinamento predispone una protezione di carattere transitorio, destinata a operare fino alla scadenza, alla risoluzione o alla sostituzione della disciplina collettiva già applicata, e, dall’altro, che eventuali accordi di armonizzazione (o di ingresso) contenenti trattamenti migliorativi possono formare oggetto di recesso, in conformità con le regole ordinarie.

Le modifiche peggiorative dei trattamenti collettivi durante e (molto) dopo il trasferimento d’azienda / S. Renzi. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - STAMPA. - 1-2:(2026), pp. 160-169.

Le modifiche peggiorative dei trattamenti collettivi durante e (molto) dopo il trasferimento d’azienda

S. Renzi
2026

Abstract

Il contributo sottopone a commento l’ordinanza Cass., Sez. Lav., 27 marzo 2025, n. 8150, analizzando i presupposti e i limiti inerenti alla modifica dei trattamenti di fonte collettiva contestuali o successivi a un trasferimento d’azienda, alla luce dell’art. 2112, co. 3, c.c. e della direttiva 2001/23/CE. La nota ricostruisce il dialogo tra la giurisprudenza interna e la Corte di giustizia, mettendo in evidenza come la tutela dei lavoratori trasferiti non si traduca in un vincolo perpetuo posto in capo al cessionario quanto all’applicazione dei trattamenti collettivi precedentemente goduti. La pronuncia conferma, da un lato, che l’ordinamento predispone una protezione di carattere transitorio, destinata a operare fino alla scadenza, alla risoluzione o alla sostituzione della disciplina collettiva già applicata, e, dall’altro, che eventuali accordi di armonizzazione (o di ingresso) contenenti trattamenti migliorativi possono formare oggetto di recesso, in conformità con le regole ordinarie.
2026
1-2
160
169
S. Renzi
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