Interrogarsi, nella realtà giuridica attuale, sull’ammissibilità della garanzia autonoma nell’ordinamento italiano potrebbe apparire anacronistico, in ragione del vasto utilizzo di tale forma contrattuale nei traffici commerciali interni e internazionali. Simile interrogativo presenta, invero, maggiore pregnanza se, andando oltre alle apparenze, ci si sofferma sull’effettiva applicazione dell’istituto da parte degli operatori del diritto. Dall’ambito qualificatorio a quello delle eccezioni, dal profilo circolatorio a quello delle decadenze è, infatti, possibile riscontrare una progressiva riconduzione della disciplina applicata alla garanzia autonoma a quella prevista a livello codicistico in materia fideiussoria. Tutte queste deviazioni applicative, rinvenibili talora anche negli ordinamenti giuridici stranieri e nel diritto sovranazionale, portano a chiedersi se nel contratto autonomo di garanzia si abbia una vera e propria recisione del vincolo di accessorietà, caratteristico della fideiussione, oppure se in simile istituto sia riscontrabile una mera attenuazione di tale principio, con la permanenza di una forma temperata di dipendenza tra il rapporto di garanzia e il rapporto garantito. L’adesione a questa seconda opzione ricostruttiva, rinvenibile nel diritto applicato, risente all’evidenza di quella centralità che il dogma dell’accessorietà assume ancora oggi nella sistematica delle garanzie, sia personali che reali. Simile dogma, volto a conformare il contenuto della garanzia in un’ottica di tutela del garante, merita tuttavia di essere ripensato alla luce della progressiva apertura anche a forme di garanzia contraddistinte dal superamento della relazione di dipendenza sussistente tra il rapporto base e quello di garanzia. Questa lenta ma inesorabile erosione del dogma dell’accessorietà depone per l’ammissibilità, nelle maglie ordinamentali interne, di una garanzia completamente autonoma, pienamente compatibile anche con il divieto di astrazione causale e con le esigenze di protezione del garante. Tale ammissione del contratto autonomo di garanzia non può, però, che portare a un ripensamento della disciplina riferibile a tale istituto rispetto a quella applicata in giurisprudenza, al fine di assicurare l’indipendenza della garanzia rispetto al contratto base ed evitare un appiattimento della stessa sul modello codicistico della fideiussione. The dilemma regarding the admissibility of independent guarantees in the italian legal system may seem anachronistic, considering that this type of contract is often used in national and international trade. This question becomes more relevant if we focus on the actual application of this contract in case law. In many areas (qualification, exceptions, circulation, penalties), it is possible to observe the application of the same rules to accessory guarantees and autonomous guarantees The project has the aim to examine whether the autonomous guarantee contract loses the accessory nature, typical of a surety, or whether this accessory nature is merely attenuated, leaving a tempered form of dependence between the guarantee contract and the guaranteed contract. The solution of mitigated accessory nature, adopted in case law, is influenced by the centrality of the principle of accessory nature in the system of personal and real guarantees. The centrality of the principle of accessory nature, which ensures the protection of the guarantor, conflicts with the development of institutions without a relationship of dependence between the guaranted contract and the guarantee contract. The erosion of the dogma of accessory nature argues in favour of the admissibility of a completely autonomous guarantee, which is also fully compatible with the prohibition of causal abstraction and with the need to protect the guarantor. The admission of the autonomous guarantee contract should lead to a change of the rules applicable to this institution in order to safeguard the independence of the guarantee and avoid its overlap with the surety.
Il contratto autonomo di garanzia: tra accessorietà e indipendenza / Alessandro Zecchi. - (2026).
Il contratto autonomo di garanzia: tra accessorietà e indipendenza
Alessandro Zecchi
2026
Abstract
Interrogarsi, nella realtà giuridica attuale, sull’ammissibilità della garanzia autonoma nell’ordinamento italiano potrebbe apparire anacronistico, in ragione del vasto utilizzo di tale forma contrattuale nei traffici commerciali interni e internazionali. Simile interrogativo presenta, invero, maggiore pregnanza se, andando oltre alle apparenze, ci si sofferma sull’effettiva applicazione dell’istituto da parte degli operatori del diritto. Dall’ambito qualificatorio a quello delle eccezioni, dal profilo circolatorio a quello delle decadenze è, infatti, possibile riscontrare una progressiva riconduzione della disciplina applicata alla garanzia autonoma a quella prevista a livello codicistico in materia fideiussoria. Tutte queste deviazioni applicative, rinvenibili talora anche negli ordinamenti giuridici stranieri e nel diritto sovranazionale, portano a chiedersi se nel contratto autonomo di garanzia si abbia una vera e propria recisione del vincolo di accessorietà, caratteristico della fideiussione, oppure se in simile istituto sia riscontrabile una mera attenuazione di tale principio, con la permanenza di una forma temperata di dipendenza tra il rapporto di garanzia e il rapporto garantito. L’adesione a questa seconda opzione ricostruttiva, rinvenibile nel diritto applicato, risente all’evidenza di quella centralità che il dogma dell’accessorietà assume ancora oggi nella sistematica delle garanzie, sia personali che reali. Simile dogma, volto a conformare il contenuto della garanzia in un’ottica di tutela del garante, merita tuttavia di essere ripensato alla luce della progressiva apertura anche a forme di garanzia contraddistinte dal superamento della relazione di dipendenza sussistente tra il rapporto base e quello di garanzia. Questa lenta ma inesorabile erosione del dogma dell’accessorietà depone per l’ammissibilità, nelle maglie ordinamentali interne, di una garanzia completamente autonoma, pienamente compatibile anche con il divieto di astrazione causale e con le esigenze di protezione del garante. Tale ammissione del contratto autonomo di garanzia non può, però, che portare a un ripensamento della disciplina riferibile a tale istituto rispetto a quella applicata in giurisprudenza, al fine di assicurare l’indipendenza della garanzia rispetto al contratto base ed evitare un appiattimento della stessa sul modello codicistico della fideiussione. The dilemma regarding the admissibility of independent guarantees in the italian legal system may seem anachronistic, considering that this type of contract is often used in national and international trade. This question becomes more relevant if we focus on the actual application of this contract in case law. In many areas (qualification, exceptions, circulation, penalties), it is possible to observe the application of the same rules to accessory guarantees and autonomous guarantees The project has the aim to examine whether the autonomous guarantee contract loses the accessory nature, typical of a surety, or whether this accessory nature is merely attenuated, leaving a tempered form of dependence between the guarantee contract and the guaranteed contract. The solution of mitigated accessory nature, adopted in case law, is influenced by the centrality of the principle of accessory nature in the system of personal and real guarantees. The centrality of the principle of accessory nature, which ensures the protection of the guarantor, conflicts with the development of institutions without a relationship of dependence between the guaranted contract and the guarantee contract. The erosion of the dogma of accessory nature argues in favour of the admissibility of a completely autonomous guarantee, which is also fully compatible with the prohibition of causal abstraction and with the need to protect the guarantor. The admission of the autonomous guarantee contract should lead to a change of the rules applicable to this institution in order to safeguard the independence of the guarantee and avoid its overlap with the surety.| File | Dimensione | Formato | |
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