La chiamata in garanzia è una specie di intervento di terzo su istanza di parte che rinviene la propria previsione nella seconda parte dell’art. 106 cod. proc. civ. Per opinione pacifica, l’istituto trova applicazione con riferimento ad una serie piuttosto eterogenea di fattispecie le quali si prestano ad essere suddivise in almeno quattro gruppi: a) Le fattispecie di garanzia da trasferimento dei diritti (si parla di garanzia formale); il caso paradigmatico è la garanzia per evizione di cui agli artt. 1483 ss. cod. civ. la quale, oltre che al contratto di compravendita, è applicabile ad un nutrito gruppo di ulteriori figure contrattuali che si connotano per avere la stessa efficacia traslativa, tra queste si segnalano la donazione ai sensi dell’art. 797 cod. civ., la permuta secondo quanto previsto all’art. 1553 cod. civ., i conferimenti in società di beni di proprietà ai sensi dell’art. 2254 cod. civ. b) Le fattispecie di garanzia da vincoli di coobbligazione (si parla di garanzia personale), in primissima battuta la fideiussione, ma più in generale tutte le ipotesi di obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo del debitore secondo quanto espressamente previsto all’art. 1298 cod. civ., fra esse la responsabilità di padroni e committenti ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. e la responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. c) Le fattispecie in cui il terzo chiamato dal convenuto in rivalsa è obbligato per legge o per contratto a tenere indenne il convenuto originario per una responsabilità originaria dovuta a fatto di questi (o comunque per una vicenda cui il terzo è estraneo); a questo schema possono essere ascritti l’assicurazione contro la responsabilità civile al di fuori dei casi di responsabilità civile obbligatoria ed il mandato. d) Infine, i casi in cui il terzo chiamato dal convenuto in rivalsa è obbligato per contratto a tenere indenne il convenuto originario per una responsabilità che dipende da fatto materiale del terzo (o di cui il terzo deve immediatamente rispondere) e non immediatamente del convenuto originario. In questo schema rientrano innanzitutto le vendite a catena e i subcontratti. Giurisprudenza e dottrina, da sempre, effettuano una partizione tra la cd. garanzia propria, cui sono ricondotte la garanzia da trasferimento dei diritti e la garanzia da vincoli di coobbligazione e la garanzia impropria in cui sono ricompresi tutti gli altri casi. E’ noto che non si tratta di una distinzione solo descrittiva dal momento che la stessa ha ricadute molto importanti sulla disciplina processuale; da molto tempo infatti la giurisprudenza e la dottrina quasi unanime affermano che l’art. 32 cod. proc. civ. che consente di attuare il cumulo processuale tra causa principale e causa di garanzia anche in deroga ai criteri originari di competenza e l’art. 108 cod. proc. civ. che permette la estromissione del garantito e l’assunzione della causa da parte del garante, oltre che l’art. 331 cod. proc. civ. relativo invece al litisconsorzio in fase di gravame, sarebbero applicabili solo con riferimento alla garanzia propria. Per completare il quadro, giova altresì ricordare che anche il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 6 n. 2 contemplava espressamente la chiamata in garanzia tra le figure di connessione idonee a giustificare l’attrazione di una causa, quella di garanzia, innanzi al giudice fornito di giurisdizione con riferimento ad un’altra causa (quella principale). Questa previsione, passata indenne nel testo prima dell’art. 6 del Regolamento di Bruxelles 44 del 2001 e in seguito nell’art. 8 del Regolamento di Bruxelles 1215 del 2012, nell’ordinamento europeo è sempre stata ritenuta applicabile a quelle fattispecie che nella tradizione italiana sono definite in termini di garanzia impropria secondo una terminologia del tutto estranea vuoi agli altri ordinamenti nazionali vuoi all’ordinamento europeo. Alla base della bipartizione garanzia propria e garanzia impropria la quale, giova ribadirlo, non trova riferimento alcuno nel dato normativo, vi è il convincimento che solo nell’ambito delle fattispecie di garanzia propria ricorre la identità o la connessione obiettivi dei titoli a fondamento rispettivamente della domanda principale e della domanda di garanzia mentre invece in ipotesi di garanzia impropria si è soliti affermare che la domanda di garanzia è fondata su un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto.Si tratta di un orientamento granitico che si era allentato solo con riferimento all’assicurazione contro la responsabilità civile che la Suprema Corte aveva ricondotto alla garanzia cosiddetta propria, in quanto la chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato è espressamente prevista dalla legge ed inoltre sia l’azione principale sia l’azione di garanzia sono fondate sullo stesso fatto generatore di responsabilità. Invero, dallo studio della disciplina sostanziale, è possibile ricavare che tutte le fattispecie di garanzia richiamate possono essere ascritte allo schema della connessione per pregiudizialità dipendenza. Infatti: a) La garanzia per evizione è un’azione di responsabilità contrattuale derivante dal mancato o inesatto adempimento dell’attribuzione patrimoniale a carico del venditore. I presupposti sono due: 1) il mancato verificarsi dell’effetto traslativo e 2) la evizione ovvero il verificarsi di uno dei fatti di accertamento concreto del diritto altrui sul bene acquistato (in ordine la sentenza passata in giudicato che accerta il diritto dell’evincente secondo quanto previsto all’art. 1485, comma primo cod. civ., il riconoscimento spontaneo da parte del compratore ai sensi dell’art. 1485, comma secondo cod. civ. etc.). Volendo schematizzare, detto A il terzo evincente, B il compratore e C il venditore, si ha che il rapporto A – B è elemento della fattispecie giuridica da cui deriva il rapporto B – C. b) La fideiussione è il prototipo delle obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo del debitore il che significa che se nei rapporti esterni con il creditore vale la fondamentale regola in tema di solidarietà per cui il creditore è legittimato a pretendere l’adempimento dell’intera prestazione da ciascuno dei debitori solidali (art. 1292 cod. civ.), nei rapporti interni il peso economico dell’obbligazione deve ricadere sulle spalle del solo debitore originario. A tale scopo, il legislatore ha posto a disposizione del fideiussore due distinte azioni: l’azione di surrogazione di cui all’art. 1949 cod. civ. e l’azione di regresso di cui all’art. 1950 cod. civ. Per opinione pacifica la chiamata in garanzia consiste nella proposizione dell’azione di regresso. In base al disposto dell’art. 1950 cod. civ., sono due i presupposti dell’azione di regresso l’esistenza dell’obbligo fideiussorio e l’adempimento dello stesso ovvero il pagamento da parte del fideiussore del proprio debito nei confronti del creditore. Questi dati corroborano l’affermazione secondo cui, se chiamiamo A il creditore, B il fideiussore e C il debitore originario, si ha che il rapporto A - B tra creditore e fideiussore è elemento della fattispecie da cui trae origine il rapporto B - C di garanzia tra fideiussore e debitore. c) Nell’ambito dell’assicurazione contro la responsabilità civile, si ha che il cosiddetto sinistro determina il sorgere della responsabilità del danneggiante assicurato nei riguardi del danneggiato e tale responsabilità funge da presupposto al sorgere dell’obbligo di indennità dell’assicuratore verso l’assicurato. Sono due le condizioni cui è subordinato il diritto dell’assicurato di essere manlevato dall’assicuratore, 1) la sua responsabilità nei riguardi del danneggiato e 2) la richiesta di risarcimento rivoltagli da quest’ultimo. In tal senso si può dire che il danneggiante se e nella misura in cui è responsabile nei confronti del danneggiato, è legittimato ad agire in rivalsa nei riguardi dell’assicuratore. Tutto ciò può esprimersi affermando che chiamato A il danneggiato, B il danneggiante e C l’assicuratore il rapporto A – B è elemento della fattispecie da cui trae origine il rapporto B – C. d) Nei contratti a catena, occorre fissare con attenzione le premesse di fatto su cui si fonda l’ipotesi ricostruttiva, ovvero che: 1) l’oggetto dei successivi contratti sia lo stesso bene; 2) il bene sia viziato secondo quanto previsto agli artt. 1490 ss. cod. civ. ai fini della responsabilità del venditore; 3) tutti gli scambi siano avvenuti a prezzo pieno ovvero ad un prezzo non inferiore a quello praticato sulla merce non viziata. Orbene, per colui che ha acquistato ma non rivenduto il bene, è sufficiente far valere, oltre al contratto, la esistenza del vizio il quale costituisce il fatto obiettivo di inadempimento del venditore e il danno del compratore in misura pari alla diminuzione del valore obiettivo del bene. Al contrario, per chi ha acquistato e successivamente rivenduto a prezzo pieno il bene, oltre al contratto, non è sufficiente far valere il vizio che se anche continua ad avere rilievo di fatto obiettivo di inadempimento del venditore, non costituisce danno per il compratore. Ciò è di palmare evidenza se solo si accetta di considerare che: a) il bene non è più parte del suo patrimonio per cui la diminuzione di valore obiettivo conseguente al vizio non ha ormai alcun rilievo; b) se la rivendita è avvenuta a prezzo pieno è altresì da escludere la possibilità di configurare una diminuzione patrimoniale sotto il profilo della mancata percezione di un determinato utile. Da ciò deriva che altra, rispetto al vizio in sé, deve essere la fonte del danno (pur sempre conseguente all’inadempimento del venditore ovvero al vizio) di cui il compratore chiede il ristoro al proprio dante causa. Ebbene, questo danno, o per meglio dire questa diminuzione patrimoniale conseguente al vizio non può derivare che dall’avvenuta prestazione di garanzia al subacquirente. Allora, si può ritenere che nell’ipotesi trattata, i presupposti dell’azione di garanzia del dettagliante nei confronti del produttore siano: 1) la responsabilità del dettagliante stesso nei riguardi del suo avente causa ovvero il consumatore; 2) l’avvenuta prestazione di garanzia nei riguardi del consumatore e quindi l’adempimento degli obblighi restitutori e/o risarcitori conseguenti all’accoglimento dell’azione di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno. Per sintetizzare si dirà che detto A il consumatore, B il dettagliante e C il produttore, il rapporto A - B è il presupposto del rapporto B – C. La disamina svolta conferma l’assunto secondo cui in tutte le fattispecie passate in rassegna, il rapporto corrente tra A attore, nell’ordine il terzo rivendicante, il creditore, il danneggiato, il consumatore, e B convenuto garantito – il compratore, il fideiussore, il danneggiante assicurato, il dettagliante - e C il garante – il venditore, il debitore originario, l’assicuratore, il produttore, abbiamo verificato che il rapporto A – B è elemento della fattispecie da cui deriva il rapporto B – C il che val quanto dire che i due rapporti sono connessi per pregiudizialità dipendenza.nella fattispecie giuridica del rapporto di garanzia non sussiste solo il rapporto principale cd. di molestia, ma ricorre sempre un elemento ulteriore, un fatto giuridico che, di volta in volta, può consistere nell’accertamento giudiziale o stragiudiziale dell’altrui diritto oppure nel soddisfacimento concreto del diritto cosiddetto garantito, che rende concreta la perdita economica al cui ristoro è per l’appunto diretto il rapporto di garanzia. Questo fatto abbiamo appurato che può consistere nell’accertamento giudiziale o stragiudiziale del diritto altrui, nel caso della garanzia per evizione, oppure nel soddisfacimento dell’altrui diritto, nel caso della fideiussione e delle vendite a catena senza che al riguardo sia dato rinvenire una qualche contraddizione essendo evidente che accertamento del diritto e adempimento dello stesso non sono altro se non due diversi modi per il cui tramite può realizzarsi una perdita economica. Infatti, se si muove dalla definizione di patrimonio come complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una determinata persona, è chiaro che una diminuzione patrimoniale può derivare vuoi dalla inesistenza di un diritto di marca reale o personale di cui il soggetto riteneva essere titolare, vuoi dal sorgere di una responsabilità da parte dello stesso soggetto nei confronti di un terzo e quindi di un nuovo debito. Ora, è appena il caso di notare che una diminuzione patrimoniale, e dunque giuridica, non sempre è di per sé una diminuzione economica. Occorre al riguardo differenziare i casi di perdita di un diritto reale, come avviene nella garanzia per evizione, dove l’accertata inesistenza del diritto è già di per sé una perdita economica; dai casi di assunzione di una diversa obbligazione pecuniaria (come avviene nella fideiussione, nell’assicurazione contro la responsabilità civile e nelle vendite a catena) ove la diminuzione patrimoniale, esistente fin dalla nascita dell’obbligazione, diventa economica solo dopo che il debitore ha effettivamente adempiuto alla propria obbligazione.Quanto si è venuto sin qui dicendo può essere sintetizzato col dire che la fattispecie giuridica da cui trae origine il rapporto di garanzia è complessa in quanto composta da più elementi fra i quali è dato rinvenire vuoi il rapporto di molestia vuoi l’ulteriore fatto giuridico che rende concreta la perdita economica che il garantito sopporta in conseguenza dell’esistenza o del soddisfacimento dello stesso rapporto di molestia e al cui ristoro è preordinato il rapporto di garanzia. A conclusione dell’analisi sostanziale, è possibile fissare i seguenti risultati: 1. Tutte queste fattispecie si connotano per lo scopo di tipo economico perseguito, consistente nel riversare su altri la perdita economica che il soggetto agente subisce a causa della esistenza o del soddisfacimento del diritto di un terzo. 2. Sul piano strutturale, riproducono tutte il paradigma della connessione per pregiudizialità dipendenza, per ciò che il rapporto A – B ha sempre rilievo nella fattispecie costitutiva del rapporto B – C. 3. Ancora si è appreso che nella fattispecie giuridica da cui trae origine il rapporto B – C, si rinviene anche un ulteriore fatto giuridico ovvero il fatto che rende concreta perdita economica al cui ristoro è diretto il rapporto di garanzia, per cui tra il rapporto A – B ed il rapporto B – C intercorre un nesso di successione non solo logico ma anche cronologico.

Garanzia e processo, I, Fattispecie e struttura / B. Gambineri. - STAMPA. - (2002), pp. XVIII-370.

Garanzia e processo, I, Fattispecie e struttura

GAMBINERI, BEATRICE
2002

Abstract

La chiamata in garanzia è una specie di intervento di terzo su istanza di parte che rinviene la propria previsione nella seconda parte dell’art. 106 cod. proc. civ. Per opinione pacifica, l’istituto trova applicazione con riferimento ad una serie piuttosto eterogenea di fattispecie le quali si prestano ad essere suddivise in almeno quattro gruppi: a) Le fattispecie di garanzia da trasferimento dei diritti (si parla di garanzia formale); il caso paradigmatico è la garanzia per evizione di cui agli artt. 1483 ss. cod. civ. la quale, oltre che al contratto di compravendita, è applicabile ad un nutrito gruppo di ulteriori figure contrattuali che si connotano per avere la stessa efficacia traslativa, tra queste si segnalano la donazione ai sensi dell’art. 797 cod. civ., la permuta secondo quanto previsto all’art. 1553 cod. civ., i conferimenti in società di beni di proprietà ai sensi dell’art. 2254 cod. civ. b) Le fattispecie di garanzia da vincoli di coobbligazione (si parla di garanzia personale), in primissima battuta la fideiussione, ma più in generale tutte le ipotesi di obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo del debitore secondo quanto espressamente previsto all’art. 1298 cod. civ., fra esse la responsabilità di padroni e committenti ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. e la responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo ai sensi dell’art. 2054 cod. civ. c) Le fattispecie in cui il terzo chiamato dal convenuto in rivalsa è obbligato per legge o per contratto a tenere indenne il convenuto originario per una responsabilità originaria dovuta a fatto di questi (o comunque per una vicenda cui il terzo è estraneo); a questo schema possono essere ascritti l’assicurazione contro la responsabilità civile al di fuori dei casi di responsabilità civile obbligatoria ed il mandato. d) Infine, i casi in cui il terzo chiamato dal convenuto in rivalsa è obbligato per contratto a tenere indenne il convenuto originario per una responsabilità che dipende da fatto materiale del terzo (o di cui il terzo deve immediatamente rispondere) e non immediatamente del convenuto originario. In questo schema rientrano innanzitutto le vendite a catena e i subcontratti. Giurisprudenza e dottrina, da sempre, effettuano una partizione tra la cd. garanzia propria, cui sono ricondotte la garanzia da trasferimento dei diritti e la garanzia da vincoli di coobbligazione e la garanzia impropria in cui sono ricompresi tutti gli altri casi. E’ noto che non si tratta di una distinzione solo descrittiva dal momento che la stessa ha ricadute molto importanti sulla disciplina processuale; da molto tempo infatti la giurisprudenza e la dottrina quasi unanime affermano che l’art. 32 cod. proc. civ. che consente di attuare il cumulo processuale tra causa principale e causa di garanzia anche in deroga ai criteri originari di competenza e l’art. 108 cod. proc. civ. che permette la estromissione del garantito e l’assunzione della causa da parte del garante, oltre che l’art. 331 cod. proc. civ. relativo invece al litisconsorzio in fase di gravame, sarebbero applicabili solo con riferimento alla garanzia propria. Per completare il quadro, giova altresì ricordare che anche il testo della Convenzione di Bruxelles del 1968, all’art. 6 n. 2 contemplava espressamente la chiamata in garanzia tra le figure di connessione idonee a giustificare l’attrazione di una causa, quella di garanzia, innanzi al giudice fornito di giurisdizione con riferimento ad un’altra causa (quella principale). Questa previsione, passata indenne nel testo prima dell’art. 6 del Regolamento di Bruxelles 44 del 2001 e in seguito nell’art. 8 del Regolamento di Bruxelles 1215 del 2012, nell’ordinamento europeo è sempre stata ritenuta applicabile a quelle fattispecie che nella tradizione italiana sono definite in termini di garanzia impropria secondo una terminologia del tutto estranea vuoi agli altri ordinamenti nazionali vuoi all’ordinamento europeo. Alla base della bipartizione garanzia propria e garanzia impropria la quale, giova ribadirlo, non trova riferimento alcuno nel dato normativo, vi è il convincimento che solo nell’ambito delle fattispecie di garanzia propria ricorre la identità o la connessione obiettivi dei titoli a fondamento rispettivamente della domanda principale e della domanda di garanzia mentre invece in ipotesi di garanzia impropria si è soliti affermare che la domanda di garanzia è fondata su un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto.Si tratta di un orientamento granitico che si era allentato solo con riferimento all’assicurazione contro la responsabilità civile che la Suprema Corte aveva ricondotto alla garanzia cosiddetta propria, in quanto la chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato è espressamente prevista dalla legge ed inoltre sia l’azione principale sia l’azione di garanzia sono fondate sullo stesso fatto generatore di responsabilità. Invero, dallo studio della disciplina sostanziale, è possibile ricavare che tutte le fattispecie di garanzia richiamate possono essere ascritte allo schema della connessione per pregiudizialità dipendenza. Infatti: a) La garanzia per evizione è un’azione di responsabilità contrattuale derivante dal mancato o inesatto adempimento dell’attribuzione patrimoniale a carico del venditore. I presupposti sono due: 1) il mancato verificarsi dell’effetto traslativo e 2) la evizione ovvero il verificarsi di uno dei fatti di accertamento concreto del diritto altrui sul bene acquistato (in ordine la sentenza passata in giudicato che accerta il diritto dell’evincente secondo quanto previsto all’art. 1485, comma primo cod. civ., il riconoscimento spontaneo da parte del compratore ai sensi dell’art. 1485, comma secondo cod. civ. etc.). Volendo schematizzare, detto A il terzo evincente, B il compratore e C il venditore, si ha che il rapporto A – B è elemento della fattispecie giuridica da cui deriva il rapporto B – C. b) La fideiussione è il prototipo delle obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo del debitore il che significa che se nei rapporti esterni con il creditore vale la fondamentale regola in tema di solidarietà per cui il creditore è legittimato a pretendere l’adempimento dell’intera prestazione da ciascuno dei debitori solidali (art. 1292 cod. civ.), nei rapporti interni il peso economico dell’obbligazione deve ricadere sulle spalle del solo debitore originario. A tale scopo, il legislatore ha posto a disposizione del fideiussore due distinte azioni: l’azione di surrogazione di cui all’art. 1949 cod. civ. e l’azione di regresso di cui all’art. 1950 cod. civ. Per opinione pacifica la chiamata in garanzia consiste nella proposizione dell’azione di regresso. In base al disposto dell’art. 1950 cod. civ., sono due i presupposti dell’azione di regresso l’esistenza dell’obbligo fideiussorio e l’adempimento dello stesso ovvero il pagamento da parte del fideiussore del proprio debito nei confronti del creditore. Questi dati corroborano l’affermazione secondo cui, se chiamiamo A il creditore, B il fideiussore e C il debitore originario, si ha che il rapporto A - B tra creditore e fideiussore è elemento della fattispecie da cui trae origine il rapporto B - C di garanzia tra fideiussore e debitore. c) Nell’ambito dell’assicurazione contro la responsabilità civile, si ha che il cosiddetto sinistro determina il sorgere della responsabilità del danneggiante assicurato nei riguardi del danneggiato e tale responsabilità funge da presupposto al sorgere dell’obbligo di indennità dell’assicuratore verso l’assicurato. Sono due le condizioni cui è subordinato il diritto dell’assicurato di essere manlevato dall’assicuratore, 1) la sua responsabilità nei riguardi del danneggiato e 2) la richiesta di risarcimento rivoltagli da quest’ultimo. In tal senso si può dire che il danneggiante se e nella misura in cui è responsabile nei confronti del danneggiato, è legittimato ad agire in rivalsa nei riguardi dell’assicuratore. Tutto ciò può esprimersi affermando che chiamato A il danneggiato, B il danneggiante e C l’assicuratore il rapporto A – B è elemento della fattispecie da cui trae origine il rapporto B – C. d) Nei contratti a catena, occorre fissare con attenzione le premesse di fatto su cui si fonda l’ipotesi ricostruttiva, ovvero che: 1) l’oggetto dei successivi contratti sia lo stesso bene; 2) il bene sia viziato secondo quanto previsto agli artt. 1490 ss. cod. civ. ai fini della responsabilità del venditore; 3) tutti gli scambi siano avvenuti a prezzo pieno ovvero ad un prezzo non inferiore a quello praticato sulla merce non viziata. Orbene, per colui che ha acquistato ma non rivenduto il bene, è sufficiente far valere, oltre al contratto, la esistenza del vizio il quale costituisce il fatto obiettivo di inadempimento del venditore e il danno del compratore in misura pari alla diminuzione del valore obiettivo del bene. Al contrario, per chi ha acquistato e successivamente rivenduto a prezzo pieno il bene, oltre al contratto, non è sufficiente far valere il vizio che se anche continua ad avere rilievo di fatto obiettivo di inadempimento del venditore, non costituisce danno per il compratore. Ciò è di palmare evidenza se solo si accetta di considerare che: a) il bene non è più parte del suo patrimonio per cui la diminuzione di valore obiettivo conseguente al vizio non ha ormai alcun rilievo; b) se la rivendita è avvenuta a prezzo pieno è altresì da escludere la possibilità di configurare una diminuzione patrimoniale sotto il profilo della mancata percezione di un determinato utile. Da ciò deriva che altra, rispetto al vizio in sé, deve essere la fonte del danno (pur sempre conseguente all’inadempimento del venditore ovvero al vizio) di cui il compratore chiede il ristoro al proprio dante causa. Ebbene, questo danno, o per meglio dire questa diminuzione patrimoniale conseguente al vizio non può derivare che dall’avvenuta prestazione di garanzia al subacquirente. Allora, si può ritenere che nell’ipotesi trattata, i presupposti dell’azione di garanzia del dettagliante nei confronti del produttore siano: 1) la responsabilità del dettagliante stesso nei riguardi del suo avente causa ovvero il consumatore; 2) l’avvenuta prestazione di garanzia nei riguardi del consumatore e quindi l’adempimento degli obblighi restitutori e/o risarcitori conseguenti all’accoglimento dell’azione di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto e/o di risarcimento del danno. Per sintetizzare si dirà che detto A il consumatore, B il dettagliante e C il produttore, il rapporto A - B è il presupposto del rapporto B – C. La disamina svolta conferma l’assunto secondo cui in tutte le fattispecie passate in rassegna, il rapporto corrente tra A attore, nell’ordine il terzo rivendicante, il creditore, il danneggiato, il consumatore, e B convenuto garantito – il compratore, il fideiussore, il danneggiante assicurato, il dettagliante - e C il garante – il venditore, il debitore originario, l’assicuratore, il produttore, abbiamo verificato che il rapporto A – B è elemento della fattispecie da cui deriva il rapporto B – C il che val quanto dire che i due rapporti sono connessi per pregiudizialità dipendenza.nella fattispecie giuridica del rapporto di garanzia non sussiste solo il rapporto principale cd. di molestia, ma ricorre sempre un elemento ulteriore, un fatto giuridico che, di volta in volta, può consistere nell’accertamento giudiziale o stragiudiziale dell’altrui diritto oppure nel soddisfacimento concreto del diritto cosiddetto garantito, che rende concreta la perdita economica al cui ristoro è per l’appunto diretto il rapporto di garanzia. Questo fatto abbiamo appurato che può consistere nell’accertamento giudiziale o stragiudiziale del diritto altrui, nel caso della garanzia per evizione, oppure nel soddisfacimento dell’altrui diritto, nel caso della fideiussione e delle vendite a catena senza che al riguardo sia dato rinvenire una qualche contraddizione essendo evidente che accertamento del diritto e adempimento dello stesso non sono altro se non due diversi modi per il cui tramite può realizzarsi una perdita economica. Infatti, se si muove dalla definizione di patrimonio come complesso dei rapporti attivi e passivi suscettibili di valutazione economica facenti capo ad una determinata persona, è chiaro che una diminuzione patrimoniale può derivare vuoi dalla inesistenza di un diritto di marca reale o personale di cui il soggetto riteneva essere titolare, vuoi dal sorgere di una responsabilità da parte dello stesso soggetto nei confronti di un terzo e quindi di un nuovo debito. Ora, è appena il caso di notare che una diminuzione patrimoniale, e dunque giuridica, non sempre è di per sé una diminuzione economica. Occorre al riguardo differenziare i casi di perdita di un diritto reale, come avviene nella garanzia per evizione, dove l’accertata inesistenza del diritto è già di per sé una perdita economica; dai casi di assunzione di una diversa obbligazione pecuniaria (come avviene nella fideiussione, nell’assicurazione contro la responsabilità civile e nelle vendite a catena) ove la diminuzione patrimoniale, esistente fin dalla nascita dell’obbligazione, diventa economica solo dopo che il debitore ha effettivamente adempiuto alla propria obbligazione.Quanto si è venuto sin qui dicendo può essere sintetizzato col dire che la fattispecie giuridica da cui trae origine il rapporto di garanzia è complessa in quanto composta da più elementi fra i quali è dato rinvenire vuoi il rapporto di molestia vuoi l’ulteriore fatto giuridico che rende concreta la perdita economica che il garantito sopporta in conseguenza dell’esistenza o del soddisfacimento dello stesso rapporto di molestia e al cui ristoro è preordinato il rapporto di garanzia. A conclusione dell’analisi sostanziale, è possibile fissare i seguenti risultati: 1. Tutte queste fattispecie si connotano per lo scopo di tipo economico perseguito, consistente nel riversare su altri la perdita economica che il soggetto agente subisce a causa della esistenza o del soddisfacimento del diritto di un terzo. 2. Sul piano strutturale, riproducono tutte il paradigma della connessione per pregiudizialità dipendenza, per ciò che il rapporto A – B ha sempre rilievo nella fattispecie costitutiva del rapporto B – C. 3. Ancora si è appreso che nella fattispecie giuridica da cui trae origine il rapporto B – C, si rinviene anche un ulteriore fatto giuridico ovvero il fatto che rende concreta perdita economica al cui ristoro è diretto il rapporto di garanzia, per cui tra il rapporto A – B ed il rapporto B – C intercorre un nesso di successione non solo logico ma anche cronologico.
2002
8814093687
XVIII
370
B. Gambineri
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