Con il trasferimento della proprietà volto a regolare gli effetti economici della separazione e del divorzio, i coniugi, spesso, intendono sistemare definitivamente i rapporti patrimoniali fin dall’inizio della rottura della convivenza matrimoniale e in previsione dello scioglimento. La normativa non è limpida, ma la giurisprudenza ne ha dato una lettura troppo restrittiva applicando la nullità, seppur in misura diversa, con riguardo agli accordi a latere della separazione e in funzione del divorzio. L’opera verifica la compatibilità dell’accordo traslativo con principi e regole del diritto di famiglia e dei contratti. E’ facile constatare che dal 1975 fino alla legge sull’affidamento condiviso vi è stato un rafforzamento dell’autonomia privata nella fase patologica del rapporto coniugale, ma questo dato deve essere confrontato con la protezione riconosciuta al coniuge privo di adeguati redditi propri. Esiste un equilibrio tra libertà e tutela, configurato dalle norme, che la monografia cerca di porre in luce in una tensione sistematica protesa a valorizzare principi e regole essenziali del settore esaminato. Il ragionamento muove dall’art. 5 comma 8 della legge n. 898/1970 (scioglimento del matrimonio), disposizione relegata ai margini della discussione dottrinale, forse perché riguardante un’ipotesi particolare reputata incapace di fornire indicazioni più generali. Essa individua nell’equità il limite al contenuto della corresponsione in unica soluzione: solo il patto ritenuto equo dal giudice preclude successive domande di contenuto economico, mettendo fuori gioco la regola dell’efficacia rebus sic stantibus sancita dall’art. 9 l. n. 898/1970. L’art. 5 comma 8, in verità, sebbene non previsto nella disciplina della separazione, è fondamentale per cogliere il legame tra autonomia, tutela e poteri del giudice, in un quadro unitario in cui non trova spazio l’idea dell’assoluta disponibilità dei diritti. L’equità è il fine che orienta l’autonomia privata informando tutti gli accordi che stabiliscono una prestazione una tantum: è un principio generale espresso in una singola norma. Tale principio opera fin dalla separazione se i coniugi, con un trasferimento della proprietà anteriore o successivo all’omologa, intendono regolare in via conclusiva i loro rapporti economici. La disciplina della separazione non deroga alla regola dell’equità la quale si applica, per analogia, al caso non previsto. Se l’atto traslativo realizza un’equa attribuzione patrimoniale, il coniuge avente causa non vanta più diritti economici né durante il periodo della separazione né in sede di divorzio, essendosi già verificato quanto stabilito dal’art. 5 comma 8 l. n. 898/1970. L’accordo è equo se realizza lo scopo perseguito dagli assegni matrimoniali: riequilibrare la situazione di inferiorità economica in cui versi il coniuge per effetto della crisi, garantendo una prestazione che tenga conto degli apporti alla vita comune e delle aspettative sorte per effetto del matrimonio. Il trasferimento in parola non deve essere sottoposto - ecco un altro punto centrale della monografia - pena l’inefficacia, al giudizio preventivo di equità. Il trasferimento che non è stato oggetto di tale giudizio è valido ed efficace. Questa conclusione è avvalorata soprattutto dall’ampio spazio riconosciuto all’autonomia privata nel determinare il contenuto dell’assegno di divorzio (e di mantenimento). Se il giudice non può sindacare quanto previsto dai coniugi (salva l’irrinunciabilità), non è coerente ammettere la nullità, né l’inefficacia dell’accordo traslativo sulla corresponsione in unica soluzione non inoltrato al giudice: esso, piuttosto, ove iniquo, non chiuderà definitivamente i rapporti patrimoniali, ma sarà valido ed efficace come qualsiasi pattuizione non definitiva diversa dalla rinuncia. E’ possibile allora fin dalla separazione, o anche a latere di questa, dare un assetto definitivo ai rapporti economici, purché il patto sia equo. Qualora il coniuge più debole dovesse accorgersi dell’iniquità del patto che pure ha accettato, può chiedere al giudice di pronunciarsi sull’equità e di disporre, se del caso, l’integrazione. Il giudice è autorizzato dalla norma a impiegare lo strumento dell’equità integrativa, ma ciò non apre affatto alla discrezionalità nel governo del contratto perché l’integrazione è orientata dai criteri indicati dall’art. 5 comma 6 l. n. 898/1970. Il giudizio di equità non è soggettivo, dunque non è eccezionale, concorrendo con i principi giuridici e le regole positive nella determinazione degli effetti dell’atto. Esso non altera la causa, ma attua lo scopo delle parti, protetto dal legislatore, di garantire al coniuge più debole una prestazione che tenga conto delle scelte compiute per il miglior svolgimento della vita familiare. Il giudizio di equità non è, tuttavia, necessariamente successivo al compimento dell’atto, ma può essere anche preventivo per volontà delle parti. I coniugi, infatti, per evitare l’integrazione vincolante da parte del giudice, possono sottoporre l’accordo traslativo alla condizione sospensiva del giudizio positivo di equità. In tal caso la pronuncia giudiziale negativa determina la definitiva inefficacia del trasferimento; viceversa il patto acquisterà efficacia, precludendo ogni altra domanda economica. Affermare la validità dell’accordo traslativo, anche in previsione del divorzio, non limita la tutela del coniuge titolare di diritti economici, né incide sul suo diritto di difendersi in giudizio e neppure dà luogo al commercio dello status come, invece, ritiene la Cassazione. Questa giurisprudenza è stata sottoposta a critica nella monografia, argomentando dalla natura potestativa del diritto allo scioglimento del matrimonio, dalla causa in concreto e dalla natura non imperativa delle norme sugli assegni. La libertà di sciogliere il matrimonio (come pure di separarsi) è bilanciata dalla responsabilità della decisione, espressa in due fondamentali regole in stretto rapporto tra loro: l’efficacia rebus sic strantibus e l’equità della sistemazione definitiva degli effetti economici. Il diritto della crisi coniugale, se per un verso esprime una sistematica peculiare, dall’altro non è impermeabile alle regole del diritto comune dei contratti. Queste sono applicabili ove l’atto a effetti reali non regoli definitivamente gli effetti economici e si riscontri un’asimmetria informativa o delle scorrettezze nella fase precontrattuale. In tali casi, il rimedio risarcitorio è apparso il più idoneo a eliminare il danno e il più coerente con la recente giurisprudenza delle Corti nazionali e della Corte di giustizia, la quale ha riletto, in chiave antitetica al dogma della fattispecie, il rapporto tra regole di validità e di responsabilità. Importanti pronunce hanno ammesso, con il sostegno di pregevoli studi dottrinali sulla responsabilità contrattuale e sul contatto sociale, la risarcibilità del danno per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative anche se il contratto è valido ma pregiudizievole. Chiarita la rilevanza, la validità e l’efficacia dell’accordo traslativo, la monografia affronta temi classici del diritto dei contratti. L’atipicità del trasferimento tra coniugi richiama la controversa questione dell’esistenza del principio di tipicità delle cause di trasferimento. Oggi al centro di vivaci discussioni nell’analisi dell’atto di destinazione ad effetti reali (art. 2645 ter codice civile), del trust, dei trasferimenti a scopo di garanzia e di una pluralità di figure traslative che si aggiungono alla vendita, alla donazione e alla transazione. Sul punto si è rilevato come l’effetto traslativo è oramai svincolato dalle cause tipiche abbracciando molteplici ragioni che lo possono sorreggere. Il trasferimento della proprietà tra coniugi costituisce, in definitiva, un altro significativo esempio dell’atipicità delle cause traslative. L’operazione di trasferimento è, inoltre, particolarmente delicata quando un coniuge assume l’obbligazione di trasferire nel ricorso introduttivo della separazione o del divorzio ovvero in un atto precedente, rinviando l’effetto reale a un momento successivo. E’ decisivo in tale ipotesi il problema della derogabilità del principio consensualistico. Gli studi dottrinali sul tema e alcuni spunti tratti dalla più recente legislazione e giurisprudenza hanno dimostrato come la sequenza codificata nell’art. 1376 codice civile non sia inderogabile, ma costituisca solo uno degli schemi per la produzione dell’effetto traslativo. L’attenzione si è concentrata, infine, sull’efficacia dell’accordo a effetti reali in virtù del collegamento di quest’ultimo con il provvedimento giudiziale di separazione. In particolare si sono indagati gli effetti della revoca del consenso alla separazione sull’efficacia del trasferimento, nonché le ripercussioni su tale efficacia della riconciliazione. In conclusione, nella monografia si è cercato di dimostrare come il legislatore abbia configurato un sistema speciale di tutela del coniuge privo di adeguati redditi propri. Sistema che non può essere superato invocando un processo di «degiuridicizzazione» o di «privatizzazione» del matrimonio; processo che, in termini assoluti, non trova alcun riscontro nelle norme. Si è altresì posto in luce che il diritto della crisi familiare non è chiuso all’ambito contrattuale. Nella regolazione degli effetti economici della separazione e del divorzio si intrecciano, infatti, aspetti del nuovo diritto dei contratti con le peculiari dinamiche dei rapporti coniugali.

Accordi traslativi e crisi coniugale / A. Gorgoni. - STAMPA. - (2009), pp. 1-480.

Accordi traslativi e crisi coniugale

GORGONI, ANTONIO
2009

Abstract

Con il trasferimento della proprietà volto a regolare gli effetti economici della separazione e del divorzio, i coniugi, spesso, intendono sistemare definitivamente i rapporti patrimoniali fin dall’inizio della rottura della convivenza matrimoniale e in previsione dello scioglimento. La normativa non è limpida, ma la giurisprudenza ne ha dato una lettura troppo restrittiva applicando la nullità, seppur in misura diversa, con riguardo agli accordi a latere della separazione e in funzione del divorzio. L’opera verifica la compatibilità dell’accordo traslativo con principi e regole del diritto di famiglia e dei contratti. E’ facile constatare che dal 1975 fino alla legge sull’affidamento condiviso vi è stato un rafforzamento dell’autonomia privata nella fase patologica del rapporto coniugale, ma questo dato deve essere confrontato con la protezione riconosciuta al coniuge privo di adeguati redditi propri. Esiste un equilibrio tra libertà e tutela, configurato dalle norme, che la monografia cerca di porre in luce in una tensione sistematica protesa a valorizzare principi e regole essenziali del settore esaminato. Il ragionamento muove dall’art. 5 comma 8 della legge n. 898/1970 (scioglimento del matrimonio), disposizione relegata ai margini della discussione dottrinale, forse perché riguardante un’ipotesi particolare reputata incapace di fornire indicazioni più generali. Essa individua nell’equità il limite al contenuto della corresponsione in unica soluzione: solo il patto ritenuto equo dal giudice preclude successive domande di contenuto economico, mettendo fuori gioco la regola dell’efficacia rebus sic stantibus sancita dall’art. 9 l. n. 898/1970. L’art. 5 comma 8, in verità, sebbene non previsto nella disciplina della separazione, è fondamentale per cogliere il legame tra autonomia, tutela e poteri del giudice, in un quadro unitario in cui non trova spazio l’idea dell’assoluta disponibilità dei diritti. L’equità è il fine che orienta l’autonomia privata informando tutti gli accordi che stabiliscono una prestazione una tantum: è un principio generale espresso in una singola norma. Tale principio opera fin dalla separazione se i coniugi, con un trasferimento della proprietà anteriore o successivo all’omologa, intendono regolare in via conclusiva i loro rapporti economici. La disciplina della separazione non deroga alla regola dell’equità la quale si applica, per analogia, al caso non previsto. Se l’atto traslativo realizza un’equa attribuzione patrimoniale, il coniuge avente causa non vanta più diritti economici né durante il periodo della separazione né in sede di divorzio, essendosi già verificato quanto stabilito dal’art. 5 comma 8 l. n. 898/1970. L’accordo è equo se realizza lo scopo perseguito dagli assegni matrimoniali: riequilibrare la situazione di inferiorità economica in cui versi il coniuge per effetto della crisi, garantendo una prestazione che tenga conto degli apporti alla vita comune e delle aspettative sorte per effetto del matrimonio. Il trasferimento in parola non deve essere sottoposto - ecco un altro punto centrale della monografia - pena l’inefficacia, al giudizio preventivo di equità. Il trasferimento che non è stato oggetto di tale giudizio è valido ed efficace. Questa conclusione è avvalorata soprattutto dall’ampio spazio riconosciuto all’autonomia privata nel determinare il contenuto dell’assegno di divorzio (e di mantenimento). Se il giudice non può sindacare quanto previsto dai coniugi (salva l’irrinunciabilità), non è coerente ammettere la nullità, né l’inefficacia dell’accordo traslativo sulla corresponsione in unica soluzione non inoltrato al giudice: esso, piuttosto, ove iniquo, non chiuderà definitivamente i rapporti patrimoniali, ma sarà valido ed efficace come qualsiasi pattuizione non definitiva diversa dalla rinuncia. E’ possibile allora fin dalla separazione, o anche a latere di questa, dare un assetto definitivo ai rapporti economici, purché il patto sia equo. Qualora il coniuge più debole dovesse accorgersi dell’iniquità del patto che pure ha accettato, può chiedere al giudice di pronunciarsi sull’equità e di disporre, se del caso, l’integrazione. Il giudice è autorizzato dalla norma a impiegare lo strumento dell’equità integrativa, ma ciò non apre affatto alla discrezionalità nel governo del contratto perché l’integrazione è orientata dai criteri indicati dall’art. 5 comma 6 l. n. 898/1970. Il giudizio di equità non è soggettivo, dunque non è eccezionale, concorrendo con i principi giuridici e le regole positive nella determinazione degli effetti dell’atto. Esso non altera la causa, ma attua lo scopo delle parti, protetto dal legislatore, di garantire al coniuge più debole una prestazione che tenga conto delle scelte compiute per il miglior svolgimento della vita familiare. Il giudizio di equità non è, tuttavia, necessariamente successivo al compimento dell’atto, ma può essere anche preventivo per volontà delle parti. I coniugi, infatti, per evitare l’integrazione vincolante da parte del giudice, possono sottoporre l’accordo traslativo alla condizione sospensiva del giudizio positivo di equità. In tal caso la pronuncia giudiziale negativa determina la definitiva inefficacia del trasferimento; viceversa il patto acquisterà efficacia, precludendo ogni altra domanda economica. Affermare la validità dell’accordo traslativo, anche in previsione del divorzio, non limita la tutela del coniuge titolare di diritti economici, né incide sul suo diritto di difendersi in giudizio e neppure dà luogo al commercio dello status come, invece, ritiene la Cassazione. Questa giurisprudenza è stata sottoposta a critica nella monografia, argomentando dalla natura potestativa del diritto allo scioglimento del matrimonio, dalla causa in concreto e dalla natura non imperativa delle norme sugli assegni. La libertà di sciogliere il matrimonio (come pure di separarsi) è bilanciata dalla responsabilità della decisione, espressa in due fondamentali regole in stretto rapporto tra loro: l’efficacia rebus sic strantibus e l’equità della sistemazione definitiva degli effetti economici. Il diritto della crisi coniugale, se per un verso esprime una sistematica peculiare, dall’altro non è impermeabile alle regole del diritto comune dei contratti. Queste sono applicabili ove l’atto a effetti reali non regoli definitivamente gli effetti economici e si riscontri un’asimmetria informativa o delle scorrettezze nella fase precontrattuale. In tali casi, il rimedio risarcitorio è apparso il più idoneo a eliminare il danno e il più coerente con la recente giurisprudenza delle Corti nazionali e della Corte di giustizia, la quale ha riletto, in chiave antitetica al dogma della fattispecie, il rapporto tra regole di validità e di responsabilità. Importanti pronunce hanno ammesso, con il sostegno di pregevoli studi dottrinali sulla responsabilità contrattuale e sul contatto sociale, la risarcibilità del danno per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative anche se il contratto è valido ma pregiudizievole. Chiarita la rilevanza, la validità e l’efficacia dell’accordo traslativo, la monografia affronta temi classici del diritto dei contratti. L’atipicità del trasferimento tra coniugi richiama la controversa questione dell’esistenza del principio di tipicità delle cause di trasferimento. Oggi al centro di vivaci discussioni nell’analisi dell’atto di destinazione ad effetti reali (art. 2645 ter codice civile), del trust, dei trasferimenti a scopo di garanzia e di una pluralità di figure traslative che si aggiungono alla vendita, alla donazione e alla transazione. Sul punto si è rilevato come l’effetto traslativo è oramai svincolato dalle cause tipiche abbracciando molteplici ragioni che lo possono sorreggere. Il trasferimento della proprietà tra coniugi costituisce, in definitiva, un altro significativo esempio dell’atipicità delle cause traslative. L’operazione di trasferimento è, inoltre, particolarmente delicata quando un coniuge assume l’obbligazione di trasferire nel ricorso introduttivo della separazione o del divorzio ovvero in un atto precedente, rinviando l’effetto reale a un momento successivo. E’ decisivo in tale ipotesi il problema della derogabilità del principio consensualistico. Gli studi dottrinali sul tema e alcuni spunti tratti dalla più recente legislazione e giurisprudenza hanno dimostrato come la sequenza codificata nell’art. 1376 codice civile non sia inderogabile, ma costituisca solo uno degli schemi per la produzione dell’effetto traslativo. L’attenzione si è concentrata, infine, sull’efficacia dell’accordo a effetti reali in virtù del collegamento di quest’ultimo con il provvedimento giudiziale di separazione. In particolare si sono indagati gli effetti della revoca del consenso alla separazione sull’efficacia del trasferimento, nonché le ripercussioni su tale efficacia della riconciliazione. In conclusione, nella monografia si è cercato di dimostrare come il legislatore abbia configurato un sistema speciale di tutela del coniuge privo di adeguati redditi propri. Sistema che non può essere superato invocando un processo di «degiuridicizzazione» o di «privatizzazione» del matrimonio; processo che, in termini assoluti, non trova alcun riscontro nelle norme. Si è altresì posto in luce che il diritto della crisi familiare non è chiuso all’ambito contrattuale. Nella regolazione degli effetti economici della separazione e del divorzio si intrecciano, infatti, aspetti del nuovo diritto dei contratti con le peculiari dinamiche dei rapporti coniugali.
2009
8814146322
1
480
A. Gorgoni
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Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/326608
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