Studiando l’origine del pegno, mi sono imbattuta in quella forma di esercizio della garanzia sugli invecta et illata nelle locazioni di praedia urbana consistente nella presa di possesso dei pegni attuata con la chiusura del fondo. Di un tale meccanismo è rimasta traccia nei Digesta giustinianei, che conservano, in D. 43.32, un intero titolo dedicato all’interdetto de migrando (cap. I). Se ne ttramanda – al contrario di quanto accade per altri e più famosi interdetti – il tenore formulare, e una trattazione articolata da parte dei giuristi che rifletterono sulla sua natura e sul suo regime (cap. II). Uno studio più approfondito ha rivelato come l’interdetto in questione fosse diretto ad evitare – ma soltanto in presenza di talune circostanze – proprio l’abuso di quell’esercizio del diritto di pegno. La forma della repressione attraverso il vim fieri veto pronunziato dal pretore, poi, ha suggerito di leggere il comportamento in questione come un atto di forza (vis) denominato per lo più perclusio locatoris. In assenza delle circostanze legittimanti l’interdetto, che avrebbero reclamato l’intervento proibitorio del magistrato, la vis del creditore che esercita la garanzia sugli invecta et illata era dunque ammessa. E’ stato necessario, prima di tutto, chiarire (cap. III) come l’espressione perclusio locatoris non solo sia estranea alle nostre fonti, ma possa anche divenire fuorviante se intesa come riferibile a un ‘diritto di perclusione’. Poi, a partire dal meccanismo articolato di attuazione del pegno in questa forma, si è tentato di proporne una comprensione come atto di forza, autorizzato dalla conventio di pegno (capp. IV, V, VI, VII). L’uso della forza avrebbe dunque convissuto, nel diritto romano, con una disciplina sempre più strutturata della repressione della violenza che sappiamo attuata con la legislazione de vi, e – più in generale – con il precetto interdittale vim fieri veto.

Interdetto de migrando ed esecuzione del pegno. Tra uso e disciplina della forza / C. GIACHI. - STAMPA. - (2008), pp. 1-148.

Interdetto de migrando ed esecuzione del pegno. Tra uso e disciplina della forza.

GIACHI, CRISTINA
2008

Abstract

Studiando l’origine del pegno, mi sono imbattuta in quella forma di esercizio della garanzia sugli invecta et illata nelle locazioni di praedia urbana consistente nella presa di possesso dei pegni attuata con la chiusura del fondo. Di un tale meccanismo è rimasta traccia nei Digesta giustinianei, che conservano, in D. 43.32, un intero titolo dedicato all’interdetto de migrando (cap. I). Se ne ttramanda – al contrario di quanto accade per altri e più famosi interdetti – il tenore formulare, e una trattazione articolata da parte dei giuristi che rifletterono sulla sua natura e sul suo regime (cap. II). Uno studio più approfondito ha rivelato come l’interdetto in questione fosse diretto ad evitare – ma soltanto in presenza di talune circostanze – proprio l’abuso di quell’esercizio del diritto di pegno. La forma della repressione attraverso il vim fieri veto pronunziato dal pretore, poi, ha suggerito di leggere il comportamento in questione come un atto di forza (vis) denominato per lo più perclusio locatoris. In assenza delle circostanze legittimanti l’interdetto, che avrebbero reclamato l’intervento proibitorio del magistrato, la vis del creditore che esercita la garanzia sugli invecta et illata era dunque ammessa. E’ stato necessario, prima di tutto, chiarire (cap. III) come l’espressione perclusio locatoris non solo sia estranea alle nostre fonti, ma possa anche divenire fuorviante se intesa come riferibile a un ‘diritto di perclusione’. Poi, a partire dal meccanismo articolato di attuazione del pegno in questa forma, si è tentato di proporne una comprensione come atto di forza, autorizzato dalla conventio di pegno (capp. IV, V, VI, VII). L’uso della forza avrebbe dunque convissuto, nel diritto romano, con una disciplina sempre più strutturata della repressione della violenza che sappiamo attuata con la legislazione de vi, e – più in generale – con il precetto interdittale vim fieri veto.
2008
9788895812007
1
148
C. GIACHI
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