L’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 dettato in materia di litispendenza – e costituente il corpus di suddetta sezione assieme all’art. 22 relativo alla connessione – è volto in particolare ed evitare la realizzazione dell’ipotesi contemplata dall’art. 27, n. 3, secondo il quale: «Le decisioni non sono riconosciute . . . 3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto». Ferma restando la necessità, posta in luce dalla Corte di giustizia, di una interpretazione autonoma della nozione di litispendenza, le difficoltà legate all’individuazione dei concreti criteri di operatività della norma, non hanno tardato a manifestarsi (1). L'articolo si sofferma sui maggiori problemi che si pongono e che riguardano: a) la determinazione del ricorrere dell’identità di titolo e di oggetto; b) le condizioni del perdurare della litispendenza; c) la definizione dei parametri per individuare il «giudice preventivamente adìto».
Sul concetto di litispendenza nella Convenzione di Bruxelles / C. Silvestri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1994), pp. 3193-3198.
Sul concetto di litispendenza nella Convenzione di Bruxelles
SILVESTRI, CATERINA
1994
Abstract
L’art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 dettato in materia di litispendenza – e costituente il corpus di suddetta sezione assieme all’art. 22 relativo alla connessione – è volto in particolare ed evitare la realizzazione dell’ipotesi contemplata dall’art. 27, n. 3, secondo il quale: «Le decisioni non sono riconosciute . . . 3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto». Ferma restando la necessità, posta in luce dalla Corte di giustizia, di una interpretazione autonoma della nozione di litispendenza, le difficoltà legate all’individuazione dei concreti criteri di operatività della norma, non hanno tardato a manifestarsi (1). L'articolo si sofferma sui maggiori problemi che si pongono e che riguardano: a) la determinazione del ricorrere dell’identità di titolo e di oggetto; b) le condizioni del perdurare della litispendenza; c) la definizione dei parametri per individuare il «giudice preventivamente adìto».File | Dimensione | Formato | |
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