L’art. 5, n. 5, prevede una deroga al foro generale «qualora si tratti di una controvesia concernente l’esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente». La disposizione in esame pone tre ordini di problemi interpretativi concernenti: a) l’individuazione del foro territorialmente competente; b) la definizione delle espressioni «succursale», «agenzia» o «altra filiale»; c) la determinazione dei soggetti destinatari della disposizione. Lo studio offre una disamina di tali questioni alla luce della giurisprudenza europea.
Il "forum contractus" e il contratto di agenzia / C. Silvestri. - In: IL FORO ITALIANO. - ISSN 0015-783X. - STAMPA. - (1992), pp. 2738-2745.
Il "forum contractus" e il contratto di agenzia.
SILVESTRI, CATERINA
1992
Abstract
L’art. 5, n. 5, prevede una deroga al foro generale «qualora si tratti di una controvesia concernente l’esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente». La disposizione in esame pone tre ordini di problemi interpretativi concernenti: a) l’individuazione del foro territorialmente competente; b) la definizione delle espressioni «succursale», «agenzia» o «altra filiale»; c) la determinazione dei soggetti destinatari della disposizione. Lo studio offre una disamina di tali questioni alla luce della giurisprudenza europea.File | Dimensione | Formato | |
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