L’art. 5, n. 5, prevede una deroga al foro generale «qualora si tratti di una controvesia concernente l’esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente». La disposizione in esame pone tre ordini di problemi interpretativi concernenti: a) l’individuazione del foro territorialmente competente; b) la definizione delle espressioni «succursale», «agenzia» o «altra filiale»; c) la determinazione dei soggetti destinatari della disposizione. Lo studio offre una disamina di tali questioni alla luce della giurisprudenza europea.
Titolo: | Il "forum contractus" e il contratto di agenzia. |
Autori di Ateneo: | |
Autori: | SILVESTRI, CATERINA |
Data di pubblicazione: | 1992 |
Rivista: | |
Pagina iniziale: | 2738 |
Pagina finale: | 2745 |
Abstract: | L’art. 5, n. 5, prevede una deroga al foro generale «qualora si tratti di una controvesia concernente l’esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente». La disposizione in esame pone tre ordini di problemi interpretativi concernenti: a) l’individuazione del foro territorialmente competente; b) la definizione delle espressioni «succursale», «agenzia» o «altra filiale»; c) la determinazione dei soggetti destinatari della disposizione. Lo studio offre una disamina di tali questioni alla luce della giurisprudenza europea. |
Handle: | http://hdl.handle.net/2158/655295 |
Appare nelle tipologie: | 1a - Articolo su rivista |
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