Il lavoro monografico investe una disciplina di estrema mobilità, oggetto di ripetute censure di illegittimità costituzionale seguite da altrettanti interventi legislativi di segno opposto. L'autrice ripercorre le tappe della travagliata vicenda fino alla modifica dell'art. 111 Cost. che ne ha segnato il momentaneo approdo, ponendo in luce le ragioni di tanto interesse per la materia e fornendo, al contempo, un filo conduttore utile alla comprensione di una disciplina assai complessa. Si muove dalla ratio sottesa alle scelte originarie del codice: l’esame del coimputato ben s’inscrive nel quadro del diritto delle prove che individua nel contraddittorio il metodo elettivo di accertamento, capace di assicurare all’induzione giudiziaria un grado di probabilità soddisfacente. Nella prospettiva coltivata dal legislatore le modalità acquisitive ex art 210 rappresentano la condizione perché il contributo dell’imputato erga alios assurga a dignità di prova. Come nelle ipotesi di cumulo così in quelle di vicende separate è il contraddittorio aperto al chiamato in causa dalle dichiarazioni che permette di attenuare la fragilità intrinseca del dato conoscitivo. Lo dimostra la severità con cui il codice scavava agli artt. 238, 503 e 513 c.p.p. i canali di accesso al dibattimento dei contributi resi nelle fasi anteriori del medesimo o del diverso iter procedimentale. E va letta in questa chiave anche la regola di valutazione ex art. 192 c.p.p., analizzata in apposito capitolo, da intendersi correttamente come regola di cautela aggiuntiva e non già sostitutiva delle garanzie operanti nel momento di formazione della prova. L’assetto codicistico sarà ripetutamente travolto dalla giurisprudenza costituzionale degli anni ’90, dapprima intervenuta sull’originaria trama e poi sulla disciplina interpolata dalla l. n. 267 del 1997 nel tentativo di riaffermare la valenza del metodo dialettico. In nome dei principi della non dispersione della prova e della stessa funzionalità del processo – non altrimenti soddisfatti, a detta della Corte, dalla facoltà introdotta dalla novella del 1997 di ricorrere liberamente all’incidente ex art. 392 c.p.p. - scompariva la corrispondenza biunivoca tra l’esame ex art. 210 c.p.p. e il valore probatorio dei contributi del correo. Il diritto al silenzio, degradato a presupposto per le letture consentiva di veicolare al dibattimento dichiarazioni raccolte dall’accusa nel dialogo segreto. Per placare le ambizioni legislative dei giudici costituzionali sarà, infine, necessaria la riforma dell’art. 111 Cost., che, nell'includere il contraddittorio per la prova tra i principi sovraordinati, funge da preludio all’attuale assetto della materia.

L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi / Alessandra Sanna. - STAMPA. - (2000), pp. 1-321.

L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi

SANNA, ALESSANDRA
2000

Abstract

Il lavoro monografico investe una disciplina di estrema mobilità, oggetto di ripetute censure di illegittimità costituzionale seguite da altrettanti interventi legislativi di segno opposto. L'autrice ripercorre le tappe della travagliata vicenda fino alla modifica dell'art. 111 Cost. che ne ha segnato il momentaneo approdo, ponendo in luce le ragioni di tanto interesse per la materia e fornendo, al contempo, un filo conduttore utile alla comprensione di una disciplina assai complessa. Si muove dalla ratio sottesa alle scelte originarie del codice: l’esame del coimputato ben s’inscrive nel quadro del diritto delle prove che individua nel contraddittorio il metodo elettivo di accertamento, capace di assicurare all’induzione giudiziaria un grado di probabilità soddisfacente. Nella prospettiva coltivata dal legislatore le modalità acquisitive ex art 210 rappresentano la condizione perché il contributo dell’imputato erga alios assurga a dignità di prova. Come nelle ipotesi di cumulo così in quelle di vicende separate è il contraddittorio aperto al chiamato in causa dalle dichiarazioni che permette di attenuare la fragilità intrinseca del dato conoscitivo. Lo dimostra la severità con cui il codice scavava agli artt. 238, 503 e 513 c.p.p. i canali di accesso al dibattimento dei contributi resi nelle fasi anteriori del medesimo o del diverso iter procedimentale. E va letta in questa chiave anche la regola di valutazione ex art. 192 c.p.p., analizzata in apposito capitolo, da intendersi correttamente come regola di cautela aggiuntiva e non già sostitutiva delle garanzie operanti nel momento di formazione della prova. L’assetto codicistico sarà ripetutamente travolto dalla giurisprudenza costituzionale degli anni ’90, dapprima intervenuta sull’originaria trama e poi sulla disciplina interpolata dalla l. n. 267 del 1997 nel tentativo di riaffermare la valenza del metodo dialettico. In nome dei principi della non dispersione della prova e della stessa funzionalità del processo – non altrimenti soddisfatti, a detta della Corte, dalla facoltà introdotta dalla novella del 1997 di ricorrere liberamente all’incidente ex art. 392 c.p.p. - scompariva la corrispondenza biunivoca tra l’esame ex art. 210 c.p.p. e il valore probatorio dei contributi del correo. Il diritto al silenzio, degradato a presupposto per le letture consentiva di veicolare al dibattimento dichiarazioni raccolte dall’accusa nel dialogo segreto. Per placare le ambizioni legislative dei giudici costituzionali sarà, infine, necessaria la riforma dell’art. 111 Cost., che, nell'includere il contraddittorio per la prova tra i principi sovraordinati, funge da preludio all’attuale assetto della materia.
2000
881408551X
1
321
Alessandra Sanna
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