Le Sezioni Unite hanno rivisto l’indirizzo consolidato che attribuiva al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita concluso dal fallito e non ancora eseguito, fino all’attuazione del contratto preliminare o al passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c. anche qualora la domanda giudiziale fosse stata trascritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel far ciò, la Corte suprema ha offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, facendo sì che la durata del processo non vada a danno dell’attore che ha ragione, attraverso la distinzione tra possibilità dell’esercizio del potere e opponibilità degli effetti che il potere produce. Rimangono aperte alcune questioni, non affrontate dalla sentenza, e riprese dall’A., quali l’effettiva applicabilità dell’art. 72 l.fall. al contratto preliminare quando il promissario acquirente si sia, con la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., assicurato il diritto alla sentenza e la sua opponibilità anche a terzi, ed abbia esercitato il diritto potestativo all’equivalente giudiziale del contratto definitivo, non avendo perciò niente altro da eseguire; la natura di eccezione in senso stretto o in senso lato del potere del curatore; il momento di produzione degli effetti della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre; l’applicabilità o meno dei principi affermati dalla Suprema Corte al caso del contratto preliminare nel concordato preventivo.
Lo scioglimento del contratto preliminare ad opera del curatore dopo le Sezioni Unite / Pagni, Ilaria. - STAMPA. - (2016), pp. 1931-1953.
Lo scioglimento del contratto preliminare ad opera del curatore dopo le Sezioni Unite
PAGNI, ILARIA
2016
Abstract
Le Sezioni Unite hanno rivisto l’indirizzo consolidato che attribuiva al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita concluso dal fallito e non ancora eseguito, fino all’attuazione del contratto preliminare o al passaggio in giudicato della pronuncia ex art. 2932 c.c. anche qualora la domanda giudiziale fosse stata trascritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel far ciò, la Corte suprema ha offerto una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, facendo sì che la durata del processo non vada a danno dell’attore che ha ragione, attraverso la distinzione tra possibilità dell’esercizio del potere e opponibilità degli effetti che il potere produce. Rimangono aperte alcune questioni, non affrontate dalla sentenza, e riprese dall’A., quali l’effettiva applicabilità dell’art. 72 l.fall. al contratto preliminare quando il promissario acquirente si sia, con la proposizione della domanda ex art. 2932 c.c., assicurato il diritto alla sentenza e la sua opponibilità anche a terzi, ed abbia esercitato il diritto potestativo all’equivalente giudiziale del contratto definitivo, non avendo perciò niente altro da eseguire; la natura di eccezione in senso stretto o in senso lato del potere del curatore; il momento di produzione degli effetti della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre; l’applicabilità o meno dei principi affermati dalla Suprema Corte al caso del contratto preliminare nel concordato preventivo.File | Dimensione | Formato | |
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