La legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 si è mossa nel senso dell’attuazione del disposto dell’art. 31 comma 2 Cost. che impone alla Repubblica di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Tale norma è concordemente ritenuta indicativa della centralità della finalità rieducativa della pena nei confronti del minorenne, a discapito delle esigenze di punizione e di difesa sociale, specificando, ma soprattutto arricchendo con contenuti di tutela, quanto già previsto dall’art. 27 comma 3 Cost. Invero, come si desume dallo stesso art. 3 della legge delega, la finalità rieducativa non deve essere veicolo per l’introduzione di pratiche deresponsabilizzanti, tipiche di un’ottica paternalistica che oggi non si concilia più con la consolidata visione del minorenne come soggetto titolare di diritti da far valere in un processo giusto e non oggetto di provvedimenti benevoli concessi per spirito di solidarietà. L’equilibrio tra le esigenze di tutela e di responsabilizzazione, rapportate ai bisogni di un soggetto ancora in fieri, rende irrinunciabili approfonditi accertamenti sulla personalità dello stesso durante tutto lo svolgersi del procedimento, configurando così una contemporaneità del “processo sull’autore” e del “processo sul fatto” che certamente non si ritrova all’interno del procedimento penale a carico degli adulti.
Il processo penale minorile / Algeri, Lorenzo. - STAMPA. - (2013), pp. 28-57.
Il processo penale minorile
Lorenzo Algeri
2013
Abstract
La legge delega 16 febbraio 1987 n. 81 si è mossa nel senso dell’attuazione del disposto dell’art. 31 comma 2 Cost. che impone alla Repubblica di proteggere la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Tale norma è concordemente ritenuta indicativa della centralità della finalità rieducativa della pena nei confronti del minorenne, a discapito delle esigenze di punizione e di difesa sociale, specificando, ma soprattutto arricchendo con contenuti di tutela, quanto già previsto dall’art. 27 comma 3 Cost. Invero, come si desume dallo stesso art. 3 della legge delega, la finalità rieducativa non deve essere veicolo per l’introduzione di pratiche deresponsabilizzanti, tipiche di un’ottica paternalistica che oggi non si concilia più con la consolidata visione del minorenne come soggetto titolare di diritti da far valere in un processo giusto e non oggetto di provvedimenti benevoli concessi per spirito di solidarietà. L’equilibrio tra le esigenze di tutela e di responsabilizzazione, rapportate ai bisogni di un soggetto ancora in fieri, rende irrinunciabili approfonditi accertamenti sulla personalità dello stesso durante tutto lo svolgersi del procedimento, configurando così una contemporaneità del “processo sull’autore” e del “processo sul fatto” che certamente non si ritrova all’interno del procedimento penale a carico degli adulti.File | Dimensione | Formato | |
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