Muovendo dalla progressiva trasformazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti da espressione del diritto dei contratti a fenomeno che trascolora verso il piano concorsuale sia per l’ampliamento progressivo degli effetti verso i terzi, sia per il venir meno di quella separatezza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale che ne costituiva uno dei tratti caratteristici, l’A. si sofferma sui profili processuali dell’istituto, analizzando il tema della protezione del patrimonio, del raccordo con l’eventuale istruttoria fallimentare, della natura del giudizio di omologazione e dei modi di impugnare il diniego di omologa. Il tutto nella cornice più generale – e attualissima – del rapporto tra autonomia negoziale ed eteronomia giudiziale in un istituto certamente assai meno procedimentalizzato del concordato preventivo (e che offre la possibilità di concordare trattamenti differenziati con ciascun creditore), ma che richiede comunque l’intervento del giudice a protezione dei diversi interessi coinvolti. Il ruolo del giudice, poi, viene studiato con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari, su cui pure si sofferma il contributo; nell’art. 182-septies, infatti, si prevede un intervento giudiziale più penetrante, dovendo il giudice accertare che i creditori rispetto ai quali si chiede l’estensione degli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: profili processuali / ilaria pagni. - STAMPA. - (2017), pp. 347-390.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: profili processuali
ilaria pagni
2017
Abstract
Muovendo dalla progressiva trasformazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti da espressione del diritto dei contratti a fenomeno che trascolora verso il piano concorsuale sia per l’ampliamento progressivo degli effetti verso i terzi, sia per il venir meno di quella separatezza tra fase stragiudiziale e fase giudiziale che ne costituiva uno dei tratti caratteristici, l’A. si sofferma sui profili processuali dell’istituto, analizzando il tema della protezione del patrimonio, del raccordo con l’eventuale istruttoria fallimentare, della natura del giudizio di omologazione e dei modi di impugnare il diniego di omologa. Il tutto nella cornice più generale – e attualissima – del rapporto tra autonomia negoziale ed eteronomia giudiziale in un istituto certamente assai meno procedimentalizzato del concordato preventivo (e che offre la possibilità di concordare trattamenti differenziati con ciascun creditore), ma che richiede comunque l’intervento del giudice a protezione dei diversi interessi coinvolti. Il ruolo del giudice, poi, viene studiato con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti con gli intermediari finanziari, su cui pure si sofferma il contributo; nell’art. 182-septies, infatti, si prevede un intervento giudiziale più penetrante, dovendo il giudice accertare che i creditori rispetto ai quali si chiede l’estensione degli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.File | Dimensione | Formato | |
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