L'articolo esamina i fenomeni di autodisciplina delle comunità intermedie quali espressioni della progressiva attrazione della realtà sociale nella dimensione giuridica. Si evidenziano in particolare le ragioni della giuridificazione delle regole di condotta riconducibili ai gruppi organizzati, rintracciate, da un lato, nell'esigenza di garantire l'effettività dei comportamenti dei consociati e la conseguente realizzazione degli interessi e degli scopi comuni; dall'altro lato, nella necessità di assicurare l'individuo contro eventuali atti lesivi, permettendo al singolo di non vincolarsi genericamente alle determinazioni del gruppo. Si tratta di considerazioni che si reggono sull'interpretazione dell'art. 2 Cost. che amplia l'ambito della tutela dei diritti e interessi del singolo nei riguardi delle formazioni sociali e dalla quale si prendono le mosse per esaminare i meccanismi di autodisciplina anche sotto il profilo sanzionatorio. Ferma restando la diversità dei singoli sistemi organizzativi, quello che si registra dagli sviluppi dell'attrazione nella dimensione giuridica è l'estensione dei principi dello Stato di diritto e dei principi dell'ordinamento europeo all'esercizio del potere sanzionatorio dei gruppi. In questa prospettiva, si giunge a sostenere che la giuridificazione, da valutarsi in termini evolutivi, più o meno progressivi, dovrebbe condurre all'applicazione anche del principio di tassatività degli illeciti.
L'autodisciplina delle formazioni sociali / Serena Stacca. - STAMPA. - (2016), pp. 423-444.
L'autodisciplina delle formazioni sociali
Serena Stacca
2016
Abstract
L'articolo esamina i fenomeni di autodisciplina delle comunità intermedie quali espressioni della progressiva attrazione della realtà sociale nella dimensione giuridica. Si evidenziano in particolare le ragioni della giuridificazione delle regole di condotta riconducibili ai gruppi organizzati, rintracciate, da un lato, nell'esigenza di garantire l'effettività dei comportamenti dei consociati e la conseguente realizzazione degli interessi e degli scopi comuni; dall'altro lato, nella necessità di assicurare l'individuo contro eventuali atti lesivi, permettendo al singolo di non vincolarsi genericamente alle determinazioni del gruppo. Si tratta di considerazioni che si reggono sull'interpretazione dell'art. 2 Cost. che amplia l'ambito della tutela dei diritti e interessi del singolo nei riguardi delle formazioni sociali e dalla quale si prendono le mosse per esaminare i meccanismi di autodisciplina anche sotto il profilo sanzionatorio. Ferma restando la diversità dei singoli sistemi organizzativi, quello che si registra dagli sviluppi dell'attrazione nella dimensione giuridica è l'estensione dei principi dello Stato di diritto e dei principi dell'ordinamento europeo all'esercizio del potere sanzionatorio dei gruppi. In questa prospettiva, si giunge a sostenere che la giuridificazione, da valutarsi in termini evolutivi, più o meno progressivi, dovrebbe condurre all'applicazione anche del principio di tassatività degli illeciti.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.