La rendicontazione assume all’interno di qualsivoglia azienda – pubblica, profit, non profit – una duplice valenza . Da una parte, si parla di una funzione di controllo dell’operato degli amministratori. La rendicontazione, e il bilancio, che ne rappresenta la sintesi e il prodotto più importante, diventano lo strumento attraverso il quale misurare i risultati realizzati dall’azienda e quindi valutare quanto fatto dagli organi di governo responsabili. Dall’altra, la rendicontazione diventa insostituibile strumento di comunicazione: informa una vasta platea di destinari (stakeholder) dei suddetti risultati, sia in chiave economica sia in chiave sociale. Propedeutica alla costruzione di un sistema di rendicontazione appare l’esatta definizione dell’insieme di attività svolte. Infatti, il modello di misurazione dei risultati deve essere capace, nel rispetto delle regole generali, di accompagnare l’operato quotidiano dell’azienda e di rappresentarne andamento e risultati, anche in prospettiva strumentale rispetto al raggiungimento degli obiettivi statutari. In questa ottica, gli Enti del Terzo settore possono svolgere sostanzialmente tre tipologie di attività: a) le attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017 ; b) le attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all’art. 6; c) le attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7. Le attività di interesse generale, finalizzate al perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono specificamente elencate nell’art. 5, comma 1, lett. a-z. Le attività diverse (da quelle di cui all'articolo 5), devono trovare collocazione statutaria ed essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. A tal fine apposito decreto ministeriale sarà chiamato a definire criteri e limiti, anche tenendo conto del rapporto tra risorse volontarie e gratuite impiegate nelle attività diverse e in quelle di interesse generale. Infine, le attività di raccolta fondi sono costituite dall’insieme di attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le attività di interesse generale. La norma, esemplificando, cita la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può avvenire in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, sempre in conformità a apposite linee guida ministeriali in corso di emanazione .

La rendicontazione economica e sociale negli enti del terzo settore / luca bagnoli. - STAMPA. - (2018), pp. 193-217.

La rendicontazione economica e sociale negli enti del terzo settore

luca bagnoli
2018

Abstract

La rendicontazione assume all’interno di qualsivoglia azienda – pubblica, profit, non profit – una duplice valenza . Da una parte, si parla di una funzione di controllo dell’operato degli amministratori. La rendicontazione, e il bilancio, che ne rappresenta la sintesi e il prodotto più importante, diventano lo strumento attraverso il quale misurare i risultati realizzati dall’azienda e quindi valutare quanto fatto dagli organi di governo responsabili. Dall’altra, la rendicontazione diventa insostituibile strumento di comunicazione: informa una vasta platea di destinari (stakeholder) dei suddetti risultati, sia in chiave economica sia in chiave sociale. Propedeutica alla costruzione di un sistema di rendicontazione appare l’esatta definizione dell’insieme di attività svolte. Infatti, il modello di misurazione dei risultati deve essere capace, nel rispetto delle regole generali, di accompagnare l’operato quotidiano dell’azienda e di rappresentarne andamento e risultati, anche in prospettiva strumentale rispetto al raggiungimento degli obiettivi statutari. In questa ottica, gli Enti del Terzo settore possono svolgere sostanzialmente tre tipologie di attività: a) le attività di interesse generale di cui all’art. 5 D. Lgs. 117/2017 ; b) le attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all’art. 6; c) le attività di raccolta fondi, di cui all’art. 7. Le attività di interesse generale, finalizzate al perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono specificamente elencate nell’art. 5, comma 1, lett. a-z. Le attività diverse (da quelle di cui all'articolo 5), devono trovare collocazione statutaria ed essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. A tal fine apposito decreto ministeriale sarà chiamato a definire criteri e limiti, anche tenendo conto del rapporto tra risorse volontarie e gratuite impiegate nelle attività diverse e in quelle di interesse generale. Infine, le attività di raccolta fondi sono costituite dall’insieme di attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le attività di interesse generale. La norma, esemplificando, cita la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può avvenire in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, sempre in conformità a apposite linee guida ministeriali in corso di emanazione .
2018
978-88-9391-245-7
La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale
193
217
luca bagnoli
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