Il contributo guarda al particolare bene del “dato informativo”, dal quale deriva “informazione”, nel tentativo di offrire alcuni spunti di riflessione. Lo scopo non vuole essere quello di dimostrare come l’informazione sia da annoverare tra i beni comuni, ma di svolgere alcune considerazioni derivanti dalla circostanza che all’interno dell’ordinamento siano già predisposti regimi che, rispetto a determinati “beni”, richiamano la nozione di “beni comuni”, pur in mancanza di un espresso riconoscimento normativo di quest’ultima.
La tutela dell’informazione tra esigenze di garanzia e mancato riconoscimento della nozione di “bene comune” / MOBILIO G. - STAMPA. - (2015), pp. 303-311.
La tutela dell’informazione tra esigenze di garanzia e mancato riconoscimento della nozione di “bene comune”
MOBILIO G
2015
Abstract
Il contributo guarda al particolare bene del “dato informativo”, dal quale deriva “informazione”, nel tentativo di offrire alcuni spunti di riflessione. Lo scopo non vuole essere quello di dimostrare come l’informazione sia da annoverare tra i beni comuni, ma di svolgere alcune considerazioni derivanti dalla circostanza che all’interno dell’ordinamento siano già predisposti regimi che, rispetto a determinati “beni”, richiamano la nozione di “beni comuni”, pur in mancanza di un espresso riconoscimento normativo di quest’ultima.File | Dimensione | Formato | |
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LA TUTELA DELL’INFORMAZIONE TRA ESIGENZE DI GARANZIA E MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA NOZIONE DI “BENE COMUNE”, 2015.pdf
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