In attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, con L. 18.3.2008, n. 48 il legislatore è intervenuto sull’impianto codicistico originario introducendo una vera e propria disciplina ad hoc relativa al trattamento della c.d. “evidenza digitale”. La sedes materiae per fare spazio, all’interno del codice di rito, alla prova informatica è stata individuata nelle norme dedicate agli atti a sorpresa e in quelle che disciplinano l’attività urgente – in quanto non differibile – della polizia giudiziaria. Evidentemente, allora, è proprio quest’ultimo il soggetto processuale maggiormente responsabilizzato dalla riforma del 2008. Diventa allora fondamentale comprendere i confini di legittimità del “potere tecnico” attribuito, tenendo bene a mente le scelte fatte dal legislatore. In particolare, anche il rilievo non ripetibile e urgente, perché indifferibile, dovrebbe essere svolto in modo tale da preservare gli elementi di prova originali. Qualsiasi eventuale modifica deve essere documentata e controllabile a posteriori. La controllabilità rappresenta il recupero, sul piano processuale, del vulnus determinato dall’inevitabile intervento unilaterale. Nel processo penale, infatti, non dovrebbe interessare la prova ad ogni costo: il fine non giustifica i mezzi, ma sono i mezzi, ossia il metodo e la procedura, a legittimare il fine.
Le indagini di digital forensics di iniziativa della polizia giudiziaria / MARCO TORRE. - STAMPA. - (2019), pp. 1489-1489.
Le indagini di digital forensics di iniziativa della polizia giudiziaria
MARCO TORRE
2019
Abstract
In attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, con L. 18.3.2008, n. 48 il legislatore è intervenuto sull’impianto codicistico originario introducendo una vera e propria disciplina ad hoc relativa al trattamento della c.d. “evidenza digitale”. La sedes materiae per fare spazio, all’interno del codice di rito, alla prova informatica è stata individuata nelle norme dedicate agli atti a sorpresa e in quelle che disciplinano l’attività urgente – in quanto non differibile – della polizia giudiziaria. Evidentemente, allora, è proprio quest’ultimo il soggetto processuale maggiormente responsabilizzato dalla riforma del 2008. Diventa allora fondamentale comprendere i confini di legittimità del “potere tecnico” attribuito, tenendo bene a mente le scelte fatte dal legislatore. In particolare, anche il rilievo non ripetibile e urgente, perché indifferibile, dovrebbe essere svolto in modo tale da preservare gli elementi di prova originali. Qualsiasi eventuale modifica deve essere documentata e controllabile a posteriori. La controllabilità rappresenta il recupero, sul piano processuale, del vulnus determinato dall’inevitabile intervento unilaterale. Nel processo penale, infatti, non dovrebbe interessare la prova ad ogni costo: il fine non giustifica i mezzi, ma sono i mezzi, ossia il metodo e la procedura, a legittimare il fine.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.