Con l’avvento della tecnologia informatica, ciò che cambia è il modo di comunicare, ma non il concetto stesso di comunicazione, che rimane il medesimo. Di conseguenza, il flusso comunicativo che ex art. 266-bis c.p.p. può essere oggetto di intercettazione deve pur sempre essere caratterizzato da intersoggettività, nel senso che l’espressione dell’idea e della notizia deve essere formulata da un soggetto (mittente) al fine di farla pervenire nella sfera conoscitiva di uno o più soggetti determinati (destinatari), e da attualità, che presuppone la contestualità e la durata nel tempo della comunicazione. Non sono, quindi, intercettazioni telematiche né le on line search, né le attività di on line surveillance realizzate mediante keylogger software. Le prime, meglio conosciute con il nome di perquisizioni on line, consentono infatti di acquisire a distanza dati digitali già formati e custoditi nella memoria del dispositivo mobile, i quali, quindi, esulano dal pur ampio concetto di comunicazione. Le seconde, invece, hanno ad oggetto il monitoraggio dell’attività telematica unilaterale svolta dall’utente senza avere di mira le sue eventuali intenzioni comunicative. Costituiscono, invece, intercettazioni telematiche le captazioni in tempo reale di messaggi di posta elettronica, così come il monitoraggio occulto delle chat.

L’intercettazione di flussi telematici (art. 266-bis c.p.p.) / MARCO TORRE. - STAMPA. - (2019), pp. 1463-1476.

L’intercettazione di flussi telematici (art. 266-bis c.p.p.)

TORRE, MARCO
2019

Abstract

Con l’avvento della tecnologia informatica, ciò che cambia è il modo di comunicare, ma non il concetto stesso di comunicazione, che rimane il medesimo. Di conseguenza, il flusso comunicativo che ex art. 266-bis c.p.p. può essere oggetto di intercettazione deve pur sempre essere caratterizzato da intersoggettività, nel senso che l’espressione dell’idea e della notizia deve essere formulata da un soggetto (mittente) al fine di farla pervenire nella sfera conoscitiva di uno o più soggetti determinati (destinatari), e da attualità, che presuppone la contestualità e la durata nel tempo della comunicazione. Non sono, quindi, intercettazioni telematiche né le on line search, né le attività di on line surveillance realizzate mediante keylogger software. Le prime, meglio conosciute con il nome di perquisizioni on line, consentono infatti di acquisire a distanza dati digitali già formati e custoditi nella memoria del dispositivo mobile, i quali, quindi, esulano dal pur ampio concetto di comunicazione. Le seconde, invece, hanno ad oggetto il monitoraggio dell’attività telematica unilaterale svolta dall’utente senza avere di mira le sue eventuali intenzioni comunicative. Costituiscono, invece, intercettazioni telematiche le captazioni in tempo reale di messaggi di posta elettronica, così come il monitoraggio occulto delle chat.
2019
978-88-5981870-0
Cybercrime - Diritto e procedura penale dell'informatica
1463
1476
MARCO TORRE
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