Nel rileggere in chiave sistematica i contenuti della legge delega per la riforma delle procedure concorsuali alla cui stesura l’A. ha contribuito, lo scritto analizza i modelli processuali adottati dal legislatore della riforma, riflettendo sulla semplificazione dei riti previsti dalla legge fallimentare, sulla ipotizzata reductio ad unum della fase iniziale delle procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sul modo in cui dev’essere inteso il ricorso a forme di tutela camerale (che nascono come modello processuale impiegato per la giurisdizione volontaria, ma che da tempo, ormai, soprattutto nella materia concorsuale, sono utilizzate come contenitore neutro anche per la giurisdizione contenziosa) e, infine, sulle interferenze tra effetti sui giudizi pendenti dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e conservazione della legittimazione del curatore in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi. A proposito della reductio ad unum della fase di avvio delle procedure di regolazione della crisi, la proposta di creare un procedimento unico, nel quale far confluire le diverse domande (di apertura del concordato, di omologazione degli accordi di ristrutturazione o di apertura della liquidazione giudiziale), si sarebbe dovuta realizzare, negli schemi di decreti delegati che l’A. analizza, per effetto della domanda riconvenzionale con la quale il debitore, evocato dall’altrui istanza di apertura della liquidazione giudiziale, avesse proposto di accedere al concordato preventivo o all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure in conseguenza degli interventi ex art. 105 c.p.c., nel giudizio aperto dal debitore dei legittimati a richiedere la liquidazione giudiziale. Da qui la necessità di riflettere su quale sia l’oggetto delle diverse domande, e su quali dovrebbero essere le regole di trattazione di giudizi che hanno natura diversa: sicuramente contenziosa, quello di dichiarazione di liquidazione giudiziale, più vicini alla giurisdizione volontaria, quelli di concordato preventivo e di omologa degli accordi. Nella sua ultima parte, il contributo si sofferma sulla chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di giudizi, nel caso di società cancellata, e cerca di coordinare i principi dettati dalle sezioni unite del 2013 a proposito degli effetti sulle cause in corso della estinzione delle società con la disciplina fallimentare dettata dall’art. 118 (norma ripresa, senza variazioni, dalla riforma delle procedure concorsuali); e, con una soluzione diversa da quella dominante ma non priva di riflessi nella giurisprudenza più recente, ipotizza che, con la successione, i diritti che facevano capo alla società vadano a costituire un patrimonio separato ed autonomo dei singoli soci, destinato al soddisfacimento dei creditori della società fallita, per poi esaminare la legittimazione di quel patrimonio all’interno del processo pendente.
I modelli processuali nella riforma delle procedure concorsuali / ilaria pagni. - STAMPA. - (2017), pp. 167-192.
I modelli processuali nella riforma delle procedure concorsuali
ilaria pagni
2017
Abstract
Nel rileggere in chiave sistematica i contenuti della legge delega per la riforma delle procedure concorsuali alla cui stesura l’A. ha contribuito, lo scritto analizza i modelli processuali adottati dal legislatore della riforma, riflettendo sulla semplificazione dei riti previsti dalla legge fallimentare, sulla ipotizzata reductio ad unum della fase iniziale delle procedure di regolazione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sul modo in cui dev’essere inteso il ricorso a forme di tutela camerale (che nascono come modello processuale impiegato per la giurisdizione volontaria, ma che da tempo, ormai, soprattutto nella materia concorsuale, sono utilizzate come contenitore neutro anche per la giurisdizione contenziosa) e, infine, sulle interferenze tra effetti sui giudizi pendenti dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e conservazione della legittimazione del curatore in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi. A proposito della reductio ad unum della fase di avvio delle procedure di regolazione della crisi, la proposta di creare un procedimento unico, nel quale far confluire le diverse domande (di apertura del concordato, di omologazione degli accordi di ristrutturazione o di apertura della liquidazione giudiziale), si sarebbe dovuta realizzare, negli schemi di decreti delegati che l’A. analizza, per effetto della domanda riconvenzionale con la quale il debitore, evocato dall’altrui istanza di apertura della liquidazione giudiziale, avesse proposto di accedere al concordato preventivo o all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure in conseguenza degli interventi ex art. 105 c.p.c., nel giudizio aperto dal debitore dei legittimati a richiedere la liquidazione giudiziale. Da qui la necessità di riflettere su quale sia l’oggetto delle diverse domande, e su quali dovrebbero essere le regole di trattazione di giudizi che hanno natura diversa: sicuramente contenziosa, quello di dichiarazione di liquidazione giudiziale, più vicini alla giurisdizione volontaria, quelli di concordato preventivo e di omologa degli accordi. Nella sua ultima parte, il contributo si sofferma sulla chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di giudizi, nel caso di società cancellata, e cerca di coordinare i principi dettati dalle sezioni unite del 2013 a proposito degli effetti sulle cause in corso della estinzione delle società con la disciplina fallimentare dettata dall’art. 118 (norma ripresa, senza variazioni, dalla riforma delle procedure concorsuali); e, con una soluzione diversa da quella dominante ma non priva di riflessi nella giurisprudenza più recente, ipotizza che, con la successione, i diritti che facevano capo alla società vadano a costituire un patrimonio separato ed autonomo dei singoli soci, destinato al soddisfacimento dei creditori della società fallita, per poi esaminare la legittimazione di quel patrimonio all’interno del processo pendente.| File | Dimensione | Formato | |
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I modelli processuali nella riforma delle procedure concorsuali, in Le proposte per una riforma della legge fallimentare. Uno scritto dedicato a Franco Bonelli.pdf
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