Il diritto e la medicina della modernità, soppiantando antiche realtà talvolta più fluide, avevano inquadrato l’identità di genere nei rigidi termini del binarismo sessuale, cui corrispondevano due differenziati statuti della capacità giuridica. La postmodernità contrappone invece a tale schema l’interesse del singolo al libero sviluppo della sua personalità, e così i recenti interventi della nostra giurisprudenza costituzionale, favorevoli ad un mutamento del genere legale che non presupponga una modifica anatomica, hanno fatto prevalere il diritto all’identità dell’individuo sull’interesse collettivo alla certezza dello stato civile. Le vicende di ulteriori ordinamenti preannunciano nuovi sviluppi sulla stessa linea di tendenza: dalla indicazione di un terzo genere, secondo gli ultimi moniti delle Corti germaniche e le opzioni dei legislatori europei, sino all’ipotesi di un radicale superamento della questione, con l’eliminazione della stessa necessità di una registrazione giuridica dell’identità di genere. Si tratterebbe, del resto, di un dato ormai irrilevante in un regime di piena eguaglianza, in cui la capacità giuridica del soggetto non dipenda sotto nessun punto di vista dal genere, cioè in quella che, ricalcando la locuzione società post-razziale, è stata chiamata la società post-sessuale.

Soggettività e identità di genere / Marco Rizzuti. - STAMPA. - (2020), pp. 143-152.

Soggettività e identità di genere

Marco Rizzuti
2020

Abstract

Il diritto e la medicina della modernità, soppiantando antiche realtà talvolta più fluide, avevano inquadrato l’identità di genere nei rigidi termini del binarismo sessuale, cui corrispondevano due differenziati statuti della capacità giuridica. La postmodernità contrappone invece a tale schema l’interesse del singolo al libero sviluppo della sua personalità, e così i recenti interventi della nostra giurisprudenza costituzionale, favorevoli ad un mutamento del genere legale che non presupponga una modifica anatomica, hanno fatto prevalere il diritto all’identità dell’individuo sull’interesse collettivo alla certezza dello stato civile. Le vicende di ulteriori ordinamenti preannunciano nuovi sviluppi sulla stessa linea di tendenza: dalla indicazione di un terzo genere, secondo gli ultimi moniti delle Corti germaniche e le opzioni dei legislatori europei, sino all’ipotesi di un radicale superamento della questione, con l’eliminazione della stessa necessità di una registrazione giuridica dell’identità di genere. Si tratterebbe, del resto, di un dato ormai irrilevante in un regime di piena eguaglianza, in cui la capacità giuridica del soggetto non dipenda sotto nessun punto di vista dal genere, cioè in quella che, ricalcando la locuzione società post-razziale, è stata chiamata la società post-sessuale.
2020
978-88-243-2647-6
Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato
143
152
Goal 5: Gender equality
Marco Rizzuti
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