Nella sentenza relativa all’affare Lotus del 1927 la Corte permanente di giustizia internazionale ha ritenuto che il diritto internazionale non vieta ad uno Stato di esercitare la giurisdizione penale per atti accaduti al di fuori del suo territorio, ad eccezione dei casi in cui esistono regole che espressamente lo proibiscono. Negli anni successivi a questa sentenza gli Stati hanno previsto criteri per individuare lo Stato obbligato o avente il diritto ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti di alcuni specifici reati commessi a bordo di navi in alto mare per effetto della conclusione di alcuni accordi internazionali. Per tutte le altre condotte criminose l’interrogativo se la norma consuetudinaria enunciata dalla Corte continui ad operare come ‘norma di chiusura del sistema’ o sia stata abrogata nei rapporti fra Stati parti della Convenzione sul diritto del mare dagli articoli 87 e 92 di tale accordo è rimasto senza una chiara risposta. Queste disposizioni sono state solo recentemente oggetto di analisi da parte di tribunali ed arbitri internazionali. La loro interpretazione quali disposizioni che individuano nello Stato della bandiera l’unico che può regolare qualsivoglia condotta tenuta a bordo o a partire dalla nave in alto mare, e i cui tribunali possono conoscere di reati commessi a bordo o a partire dalla stessa nave in alto mare quando non è diversamente previsto da specifici accordi internazionali, è stata sostenuta dal Tribunale internazionale per il diritto del mare nella sentenza relativa all’affare della Norstar e dal Tribunale arbitrale chiamato a risolvere la controversia concernente l’affare dell’Enrica Lexie. Questo contributo intende analizzare le criticità emerse in queste pronunce sotto il profilo dell’interpretazione degli articoli 87 e 92 e della ricostruzione del diritto consuetudinario in tema di esercizio della giurisdizione penale per reati commessi in alto mare a quasi un secolo dalla sentenza relativa all’affare Lotus. L’obiettivo è quello di proporre un’interpretazione delle norme in discorso che stabilisca fra le stesse un rapporto armonico.

Reati in alto mare ed esercizio della giurisdizione penale nei casi Norstar ed Enrica Lexie: riflessioni critico-costruttive / Laura Magi. - STAMPA. - (2022), pp. 151-169.

Reati in alto mare ed esercizio della giurisdizione penale nei casi Norstar ed Enrica Lexie: riflessioni critico-costruttive

Laura Magi
2022

Abstract

Nella sentenza relativa all’affare Lotus del 1927 la Corte permanente di giustizia internazionale ha ritenuto che il diritto internazionale non vieta ad uno Stato di esercitare la giurisdizione penale per atti accaduti al di fuori del suo territorio, ad eccezione dei casi in cui esistono regole che espressamente lo proibiscono. Negli anni successivi a questa sentenza gli Stati hanno previsto criteri per individuare lo Stato obbligato o avente il diritto ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti di alcuni specifici reati commessi a bordo di navi in alto mare per effetto della conclusione di alcuni accordi internazionali. Per tutte le altre condotte criminose l’interrogativo se la norma consuetudinaria enunciata dalla Corte continui ad operare come ‘norma di chiusura del sistema’ o sia stata abrogata nei rapporti fra Stati parti della Convenzione sul diritto del mare dagli articoli 87 e 92 di tale accordo è rimasto senza una chiara risposta. Queste disposizioni sono state solo recentemente oggetto di analisi da parte di tribunali ed arbitri internazionali. La loro interpretazione quali disposizioni che individuano nello Stato della bandiera l’unico che può regolare qualsivoglia condotta tenuta a bordo o a partire dalla nave in alto mare, e i cui tribunali possono conoscere di reati commessi a bordo o a partire dalla stessa nave in alto mare quando non è diversamente previsto da specifici accordi internazionali, è stata sostenuta dal Tribunale internazionale per il diritto del mare nella sentenza relativa all’affare della Norstar e dal Tribunale arbitrale chiamato a risolvere la controversia concernente l’affare dell’Enrica Lexie. Questo contributo intende analizzare le criticità emerse in queste pronunce sotto il profilo dell’interpretazione degli articoli 87 e 92 e della ricostruzione del diritto consuetudinario in tema di esercizio della giurisdizione penale per reati commessi in alto mare a quasi un secolo dalla sentenza relativa all’affare Lotus. L’obiettivo è quello di proporre un’interpretazione delle norme in discorso che stabilisca fra le stesse un rapporto armonico.
2022
978-84-19045-46-1
EL DESARROLLO DEL DERECHO DEL MAR DESDE UNA PERSPECTIVA ARGENTINA Y EUROPEA
151
169
Laura Magi
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