Il commento ripercorre i profili interpretativi più controversi dell’art. 4, secondo comma della l. n. 91 del 1992 che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato nel nostro territorio e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Focalizzando, in particolare, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2021 si evidenzia come essa sia in linea con quel filone giurisprudenziale teso ad offrire una lettura dell’art. 4, secondo comma in armonia con il più ampio contesto normativo (dal codice civile, al testo unico sull’immigrazione, alla normativa sovranazionale) nel quale la disposizione si inserisce. In specifico è senz’altro meritoria l’interpretazione offerta dall’ordinanza del requisito della residenza «legale» o dei termini del procedimento per l’acquisizione della cittadinanza. Tuttavia questi sforzi ricostruttivi pongono ancor più in evidenza la necessità di un intervento riformatore della legge sulla cittadinanza da parte del Parlamento.
Un minore straniero non è mai illegalmente sul territorio dello Stato. Sui requisiti per l’acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, l. n. 91 del 1992 / Cecilia Corsi. - ELETTRONICO. - (2022), pp. 154-160.
Un minore straniero non è mai illegalmente sul territorio dello Stato. Sui requisiti per l’acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, l. n. 91 del 1992
Cecilia Corsi
2022
Abstract
Il commento ripercorre i profili interpretativi più controversi dell’art. 4, secondo comma della l. n. 91 del 1992 che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato nel nostro territorio e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Focalizzando, in particolare, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 7 novembre 2021 si evidenzia come essa sia in linea con quel filone giurisprudenziale teso ad offrire una lettura dell’art. 4, secondo comma in armonia con il più ampio contesto normativo (dal codice civile, al testo unico sull’immigrazione, alla normativa sovranazionale) nel quale la disposizione si inserisce. In specifico è senz’altro meritoria l’interpretazione offerta dall’ordinanza del requisito della residenza «legale» o dei termini del procedimento per l’acquisizione della cittadinanza. Tuttavia questi sforzi ricostruttivi pongono ancor più in evidenza la necessità di un intervento riformatore della legge sulla cittadinanza da parte del Parlamento.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



