Il D.L. 1-7-2013, n. 78 (“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”), convertito con modificazioni nella L. 9-8-2013, n. 94, ha proceduto, con la disposizione di cui all’art. 1-bis, ad elevare da 4 a 5 anni di reclusione la pena massima prevista per gli “Atti persecutori” (art. 612-bis c.p., incriminazione meglio nota con la denominazione inglese di “stalking”), fermo restando la pena minima stabilita in mesi 6 di reclusione. Il D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 15-10-2013, n. 119, denominato da quasi tutti gli organi di stampa e mediatici “decreto anti-femminicidio”, ha apportato modifiche – seppur non strutturali – alla disciplina di alcuni reati principalmente commessi a danno del genere femminile, intervenendo principalmente mediante la configurazione di nuove circostanze aggravanti.
Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) / Francesco Macri. - STAMPA. - (2015), pp. 899-904.
Atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
Francesco Macri
2015
Abstract
Il D.L. 1-7-2013, n. 78 (“Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”), convertito con modificazioni nella L. 9-8-2013, n. 94, ha proceduto, con la disposizione di cui all’art. 1-bis, ad elevare da 4 a 5 anni di reclusione la pena massima prevista per gli “Atti persecutori” (art. 612-bis c.p., incriminazione meglio nota con la denominazione inglese di “stalking”), fermo restando la pena minima stabilita in mesi 6 di reclusione. Il D.L. 14-8-2013, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 15-10-2013, n. 119, denominato da quasi tutti gli organi di stampa e mediatici “decreto anti-femminicidio”, ha apportato modifiche – seppur non strutturali – alla disciplina di alcuni reati principalmente commessi a danno del genere femminile, intervenendo principalmente mediante la configurazione di nuove circostanze aggravanti.I documenti in FLORE sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.