Nella sistematica del d.lg. n. 231/2001 la Sezione II (“Sanzioni in generale”) del Capo I (“Responsabilità amministrativa dell'ente”), composta dagli artt. 9-23, è dedicata all'apparato sanzionatorio predisposto per gli illeciti degli enti. L'art. 9, in apertura della stessa, tipizza quattro sanzioni principali applicabili agli enti in caso di illecito amministrativo dipendente da reato. A livello sistematico si è parlato di un sistema binario, incentrandosi lo stesso su: a) sanzioni pecuniarie, le quali sono sempre applicabili ove l'illecito venga accertato; b) sanzioni interdittive, che invece sono eventuali e possono essere disposte solo nei casi più gravi, in aggiunta a quelle pecuniarie). A queste due sanzioni, peraltro, si aggiungono la pubblicazione della sentenza di condanna e, soprattutto, la confisca, che è sempre disposta (art. 19) per il prezzo ed il profitto dell'illecito, ed è altresì prevista nella forma 'per equivalente'. Altro tratto saliente è la coesistenza, nel modello sanzionatorio prescelto dal legislatore del 2001 per gli enti, di un'ottica di rigore orientata alla generalprevenzione (ed espressa in particolare dalla previsione delle sanzioni interdittive, della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna) con una prospettiva eminentemente specialpreventiva: in siffatto ultimo senso, l'art. 12 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria, e l'art. 17 la disapplicazione di quelle interdittive, ove l'ente da un lato si impegni seriamente per il risarcimento integrale del danno cagionato, e dall'altro implementi un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In senso critico va invece sottolineata la mancata previsione della sanzione della dissoluzione / scioglimento dell'ente, per i casi più gravi di ente intrinsecamente illecito (di cui all' art. 16, comma 3°). La risposta sanzionatoria più severa contemplata (art. 16, comma 1°) è invero costituita dalla sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività: siffatta sanzione è applicabile, oltre che all'ente intrinsecamente illecito, anche nei casi in cui la societas abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni [di cui al D.Lgs. n. 231/2001] / Francesco Macri. - STAMPA. - (2016), pp. 2565-2638.

Le sanzioni [di cui al D.Lgs. n. 231/2001]

Francesco Macri
2016

Abstract

Nella sistematica del d.lg. n. 231/2001 la Sezione II (“Sanzioni in generale”) del Capo I (“Responsabilità amministrativa dell'ente”), composta dagli artt. 9-23, è dedicata all'apparato sanzionatorio predisposto per gli illeciti degli enti. L'art. 9, in apertura della stessa, tipizza quattro sanzioni principali applicabili agli enti in caso di illecito amministrativo dipendente da reato. A livello sistematico si è parlato di un sistema binario, incentrandosi lo stesso su: a) sanzioni pecuniarie, le quali sono sempre applicabili ove l'illecito venga accertato; b) sanzioni interdittive, che invece sono eventuali e possono essere disposte solo nei casi più gravi, in aggiunta a quelle pecuniarie). A queste due sanzioni, peraltro, si aggiungono la pubblicazione della sentenza di condanna e, soprattutto, la confisca, che è sempre disposta (art. 19) per il prezzo ed il profitto dell'illecito, ed è altresì prevista nella forma 'per equivalente'. Altro tratto saliente è la coesistenza, nel modello sanzionatorio prescelto dal legislatore del 2001 per gli enti, di un'ottica di rigore orientata alla generalprevenzione (ed espressa in particolare dalla previsione delle sanzioni interdittive, della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna) con una prospettiva eminentemente specialpreventiva: in siffatto ultimo senso, l'art. 12 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria, e l'art. 17 la disapplicazione di quelle interdittive, ove l'ente da un lato si impegni seriamente per il risarcimento integrale del danno cagionato, e dall'altro implementi un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In senso critico va invece sottolineata la mancata previsione della sanzione della dissoluzione / scioglimento dell'ente, per i casi più gravi di ente intrinsecamente illecito (di cui all' art. 16, comma 3°). La risposta sanzionatoria più severa contemplata (art. 16, comma 1°) è invero costituita dalla sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività: siffatta sanzione è applicabile, oltre che all'ente intrinsecamente illecito, anche nei casi in cui la societas abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2016
Trattato di Diritto Penale dell'Economia - Tomo II
2565
2638
Francesco Macri
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