Quando si parla di cyberstalking, i giuristi italiani per lo più fanno immediato riferimento – come si evince dal suffisso “cyber” unito alla parola “stalking” – alle condotte di stalking commesse con mezzi informatici, cui fa riferimento la già menzionata norma penale di cui all'art. 612-bis, comma 2 c.p., che dispone l'aumento della pena (da 6 mesi a 5 anni di reclusione) contemplata per il delitto di “Atti persecutori” qualora “il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici”: va comunque rimarcato come la succitata disposizione legislativa non contenga alcuna menzione del termine “cyberstalking”. Una tale caratterizzazione del cyberstalking, peraltro, non è ad ogni modo condivisa da tutti gli studiosi esteri – ma come vedremo anche italiani – che si occupano di studiare il fenomeno de quo da un punto di vista criminologico. Non è infatti considerato pacifico, da molti specialisti del settore, che il cyberstalking sia semplicemente da considerare una variante dello stalking, raffigurando dunque graficamente i due come cerchi concentrici, con lo stalking rappresentante il cerchio più grande, includente nel medesimo il più piccolo cerchio del cyberstalking.

Il cyberstalking / Francesco Macri. - STAMPA. - (2019), pp. 615-629.

Il cyberstalking

Francesco Macri
2019

Abstract

Quando si parla di cyberstalking, i giuristi italiani per lo più fanno immediato riferimento – come si evince dal suffisso “cyber” unito alla parola “stalking” – alle condotte di stalking commesse con mezzi informatici, cui fa riferimento la già menzionata norma penale di cui all'art. 612-bis, comma 2 c.p., che dispone l'aumento della pena (da 6 mesi a 5 anni di reclusione) contemplata per il delitto di “Atti persecutori” qualora “il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici”: va comunque rimarcato come la succitata disposizione legislativa non contenga alcuna menzione del termine “cyberstalking”. Una tale caratterizzazione del cyberstalking, peraltro, non è ad ogni modo condivisa da tutti gli studiosi esteri – ma come vedremo anche italiani – che si occupano di studiare il fenomeno de quo da un punto di vista criminologico. Non è infatti considerato pacifico, da molti specialisti del settore, che il cyberstalking sia semplicemente da considerare una variante dello stalking, raffigurando dunque graficamente i due come cerchi concentrici, con lo stalking rappresentante il cerchio più grande, includente nel medesimo il più piccolo cerchio del cyberstalking.
2019
Cybercrime. Diritto e procedura penale dell'informatica
615
629
Francesco Macri
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