Il delitto di “Pascolo abusivo e introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui”, previsto e punito dall’art. 636 c.p., fu inserito dal legislatore italiano del 1930, in continuità con la disciplina del codice Zanardelli, alla luce della rilevanza e diffusione delle condotte di pascolo abusivo in un contesto socio-economico ancora caratterizzato dalla prevalenza dell’agricoltura come fonte di reddito per gran parte della popolazione
Pascolo abusivo (art. 636 c.p.) / Francesco Macri. - STAMPA. - (2022), pp. 7172-7177.
Pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
Francesco Macri
2022
Abstract
Il delitto di “Pascolo abusivo e introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui”, previsto e punito dall’art. 636 c.p., fu inserito dal legislatore italiano del 1930, in continuità con la disciplina del codice Zanardelli, alla luce della rilevanza e diffusione delle condotte di pascolo abusivo in un contesto socio-economico ancora caratterizzato dalla prevalenza dell’agricoltura come fonte di reddito per gran parte della popolazioneFile in questo prodotto:
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