L’ordinamento giuridico ha la necessità di agevolare il più possibile la cognizione, in capo alle autorità, dei fatti integranti gli estremi di reato. Non basta, a tale scopo la generale facoltà di denuncia attribuita ad ogni cittadino e occorre, pertanto, selezionare categorie di cittadini e/o reati in relazione ai quali la denuncia da comportamento facoltativo assurga a comportamento obbligatorio, con conseguente incriminazione penale in caso di omissione o ritardo. Per quanto concerne la selezione ‘soggettiva’ delle persone tenute all’obbligo di denuncia, l’ordinamento in primo luogo prende in considerazione, all’ art. 331 del codice di procedura penale, due categorie di soggetti che, per la caratterizzazione pubblica delle funzioni o compiti svolti, sono destinatarie di un dovere di denuncia tecnicamente designato “obbligo di rapporto”: si tratta dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente dagli artt. 361 e 362 del codice penale, il quale ne delimita anche l’estensione oggettiva: per i pubblici ufficiali funzionalmente adibiti a svolgere l’attività di repressione dei reati, cioè gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’obbligo si estende ad ogni reato (non perseguibile a querela) del quale siano venuti comunque a conoscenza (art. 361 2° co. c.p.). Ciò si giustifica sulla base della contiguità funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto al Pubblico Ministero, ed in virtù del fatto che tali organi sono considerati in ‘servizio permanente’. Per gli altri pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio, invece, l’obbligo di denuncia è limitato a quei reati di cui vengano a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 361 1° comma c.p., art. 331 c.p.p). L’ultima categoria soggettiva cui vengono attribuiti speciali obblighi di denuncia è data da coloro che esercitano una professione sanitaria, i quali frequentemente si trovano a curare o a medicare persone ferite nel corso o in conseguenza di fatti costituenti reato (per lo più, ma non solo, reati contro la persona): in tali circostanze è loro imposto l’obbligo di inoltrare all’autorità competente uno specifico tipo di denuncia, denominato referto (art. 365 c.p., art. 334 c.p.p.), ad esclusione tuttavia dei casi si esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Ad eccezione delle categorie appena menzionate, i semplici cittadini di regola non sono destinatari dell’obbligo di denunciare i fatti di reato cui abbiano assistito. Vi sono peraltro delle eccezioni, cioè casi nei quali vi è una selezione ‘oggettiva’ di determinati reati per i quali si ritiene sussista un particolare interesse ‘cognitivo’, tale da sanzionarne penalmente l’omessa o ritardata denuncia. Trattasi in particolare dei delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.). Alla luce di quanto appena esposto, si desume agevolmente il bene giuridico specifico tutelato dai delitti de quibus: si tratta dell’interesse a garantire l’efficace svolgimento dell’attività giudiziaria inerente al Magistero penale, totalmente o parzialmente frustrata dall’inattività dolosa di coloro che – per la loro qualifica soggettiva o per la gravità del reato – dovrebbero invece riferire dei fatti potenzialmente criminosi venuti a loro conoscenza; detto in altre parole, l’interesse ‘all’acquisizione della notitia criminis da parte dell’organo competente a promuovere l’azione penale’

Delitti di omessa denuncia (artt. 361-366 c.p.) / Francesco Macri. - STAMPA. - (2022), pp. 2282-2310.

Delitti di omessa denuncia (artt. 361-366 c.p.)

Francesco Macri
2022

Abstract

L’ordinamento giuridico ha la necessità di agevolare il più possibile la cognizione, in capo alle autorità, dei fatti integranti gli estremi di reato. Non basta, a tale scopo la generale facoltà di denuncia attribuita ad ogni cittadino e occorre, pertanto, selezionare categorie di cittadini e/o reati in relazione ai quali la denuncia da comportamento facoltativo assurga a comportamento obbligatorio, con conseguente incriminazione penale in caso di omissione o ritardo. Per quanto concerne la selezione ‘soggettiva’ delle persone tenute all’obbligo di denuncia, l’ordinamento in primo luogo prende in considerazione, all’ art. 331 del codice di procedura penale, due categorie di soggetti che, per la caratterizzazione pubblica delle funzioni o compiti svolti, sono destinatarie di un dovere di denuncia tecnicamente designato “obbligo di rapporto”: si tratta dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente dagli artt. 361 e 362 del codice penale, il quale ne delimita anche l’estensione oggettiva: per i pubblici ufficiali funzionalmente adibiti a svolgere l’attività di repressione dei reati, cioè gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l’obbligo si estende ad ogni reato (non perseguibile a querela) del quale siano venuti comunque a conoscenza (art. 361 2° co. c.p.). Ciò si giustifica sulla base della contiguità funzionale degli organi di polizia giudiziaria rispetto al Pubblico Ministero, ed in virtù del fatto che tali organi sono considerati in ‘servizio permanente’. Per gli altri pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio, invece, l’obbligo di denuncia è limitato a quei reati di cui vengano a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 361 1° comma c.p., art. 331 c.p.p). L’ultima categoria soggettiva cui vengono attribuiti speciali obblighi di denuncia è data da coloro che esercitano una professione sanitaria, i quali frequentemente si trovano a curare o a medicare persone ferite nel corso o in conseguenza di fatti costituenti reato (per lo più, ma non solo, reati contro la persona): in tali circostanze è loro imposto l’obbligo di inoltrare all’autorità competente uno specifico tipo di denuncia, denominato referto (art. 365 c.p., art. 334 c.p.p.), ad esclusione tuttavia dei casi si esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Ad eccezione delle categorie appena menzionate, i semplici cittadini di regola non sono destinatari dell’obbligo di denunciare i fatti di reato cui abbiano assistito. Vi sono peraltro delle eccezioni, cioè casi nei quali vi è una selezione ‘oggettiva’ di determinati reati per i quali si ritiene sussista un particolare interesse ‘cognitivo’, tale da sanzionarne penalmente l’omessa o ritardata denuncia. Trattasi in particolare dei delitti contro la personalità dello Stato per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.). Alla luce di quanto appena esposto, si desume agevolmente il bene giuridico specifico tutelato dai delitti de quibus: si tratta dell’interesse a garantire l’efficace svolgimento dell’attività giudiziaria inerente al Magistero penale, totalmente o parzialmente frustrata dall’inattività dolosa di coloro che – per la loro qualifica soggettiva o per la gravità del reato – dovrebbero invece riferire dei fatti potenzialmente criminosi venuti a loro conoscenza; detto in altre parole, l’interesse ‘all’acquisizione della notitia criminis da parte dell’organo competente a promuovere l’azione penale’
2022
Diritto Penale - Tomo II [Omnia Trattati Giuridici]
2282
2310
Francesco Macri
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Utilizza questo identificatore per citare o creare un link a questa risorsa: https://hdl.handle.net/2158/1281982
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