IT: La nuova legge francese “contro il separatismo religioso” ha riproposto la dialettica storica e giuridica che contrappone, da un lato, le aspirazioni dello Stato moderno a imporre, anche e soprattutto nell’ambito dei rapporti familiari e successori, il rispetto dei principi di laicità ed eguaglianza, e, dall’altro lato, la resistenza opposta da ordinamenti particolari di comunità minoritarie connotate in senso religioso, oggi soprattutto quelle islamiche. Fino a che punto, dunque, le identità religiose di tali gruppi possono essere tutelate o devono invece soccombere per consentire all’ordinamento statale di proteggere effettivamente i diritti dei loro membri considerati come singoli individui? Una possibile risposta è stata prospettata pochi anni orsono da un intervento della Corte EDU, che, pur essendo riferito a una peculiare vicenda greca, affronta questioni di rilievo molto più generale. Infatti, secondo i giudici europei certe forme di pluralismo giuridico a tutela delle comunità minoritarie sono ammissibili, purché sia però sempre garantito il diritto del singolo individuo di scegliere di non appartenervi. EN: The new French law “against religious separatism” of 2021 has reopened the historical contrast between the aspirations of modern States, to impose the respect of laicity and equality in family and succession matters, and the resistance opposed by cultural and/or religious minorities (today especially the Islamic communities). The question is if and how the religious identities of such groups could be protected or must recede to make an effective state protection of the single individuals’ rights possible. An interesting answer can be derived from an important intervention of the ECHR in 2018, regarding a specific Greek case but endowed with a more general relevance. In fact, the justices considered a certain degree of legal pluralism on religious grounds compatible with human rights, but only if it lays on a voluntary basis, so that the single individual must have an effective right to opt out under the protection of the State.
Libertà individuali e “separatismo religioso” nel prisma del diritto successorio: spunti di riflessione da una legge francese e un caso giurisprudenziale greco / Marco Rizzuti. - ELETTRONICO. - (2023), pp. 85-91.
Libertà individuali e “separatismo religioso” nel prisma del diritto successorio: spunti di riflessione da una legge francese e un caso giurisprudenziale greco
Marco Rizzuti
2023
Abstract
IT: La nuova legge francese “contro il separatismo religioso” ha riproposto la dialettica storica e giuridica che contrappone, da un lato, le aspirazioni dello Stato moderno a imporre, anche e soprattutto nell’ambito dei rapporti familiari e successori, il rispetto dei principi di laicità ed eguaglianza, e, dall’altro lato, la resistenza opposta da ordinamenti particolari di comunità minoritarie connotate in senso religioso, oggi soprattutto quelle islamiche. Fino a che punto, dunque, le identità religiose di tali gruppi possono essere tutelate o devono invece soccombere per consentire all’ordinamento statale di proteggere effettivamente i diritti dei loro membri considerati come singoli individui? Una possibile risposta è stata prospettata pochi anni orsono da un intervento della Corte EDU, che, pur essendo riferito a una peculiare vicenda greca, affronta questioni di rilievo molto più generale. Infatti, secondo i giudici europei certe forme di pluralismo giuridico a tutela delle comunità minoritarie sono ammissibili, purché sia però sempre garantito il diritto del singolo individuo di scegliere di non appartenervi. EN: The new French law “against religious separatism” of 2021 has reopened the historical contrast between the aspirations of modern States, to impose the respect of laicity and equality in family and succession matters, and the resistance opposed by cultural and/or religious minorities (today especially the Islamic communities). The question is if and how the religious identities of such groups could be protected or must recede to make an effective state protection of the single individuals’ rights possible. An interesting answer can be derived from an important intervention of the ECHR in 2018, regarding a specific Greek case but endowed with a more general relevance. In fact, the justices considered a certain degree of legal pluralism on religious grounds compatible with human rights, but only if it lays on a voluntary basis, so that the single individual must have an effective right to opt out under the protection of the State.| File | Dimensione | Formato | |
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