L'articolo prende in esame la sentenza I.S. del 1° agosto 2022 (causa C-19/21), nella quale la Corte di giustizia è tornata ad affrontare la questione riguardante l’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo del richiedente protezione internazionale nel contesto del regolamento n.604/2013 (c.d. regolamento Dublino III) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. La sentenza appare di particolare interesse sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, essa riporta in primo piano la questione riguardante l'equilibrio tra i due obiettivi sottesi al regolamento Dublino III ossia, da un lato, quello di istituire una procedura rapida per ripartire tra gli Stati membri la competenza ad esaminare domande di protezione internazionale e, dall’altro, quello di garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate. In secondo luogo, la sentenza solleva l’ulteriore (e strettamente connesso) interrogativo circa il rapporto tra lo standard di tutela giurisdizionale effettiva, come risulta dal regolamento Dublino III e dall’interpretazione fornita alle sue disposizioni dalla Corte, e quello che – almeno per il momento – emerge dalla proposta di regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, presentata dalla Commissione nel 2020 e che dovrebbe abrogare e sostituire il regolamento Dublino III. Infatti, se, nella pronuncia oggetto di questo scritto, il “delicato equilibrio” – almeno per quanto riguarda l’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo – sembra essersi risolto a favore della tutela dei diritti fondamentali, altrettanto non sembra potersi dire rispetto alla proposta di regolamento del 2020.

Il diritto a un ricorso effettivo nell’ambito del “sistema Dublino” alla luce del (mancato) dialogo tra Corte di giustizia e legislatore dell’Unione: note a margine della sentenza C-19/21, I.S / Alessandra Favi. - ELETTRONICO. - 3/2022:(2022), pp. 141-153.

Il diritto a un ricorso effettivo nell’ambito del “sistema Dublino” alla luce del (mancato) dialogo tra Corte di giustizia e legislatore dell’Unione: note a margine della sentenza C-19/21, I.S.

Alessandra Favi
2022

Abstract

L'articolo prende in esame la sentenza I.S. del 1° agosto 2022 (causa C-19/21), nella quale la Corte di giustizia è tornata ad affrontare la questione riguardante l’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo del richiedente protezione internazionale nel contesto del regolamento n.604/2013 (c.d. regolamento Dublino III) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. La sentenza appare di particolare interesse sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, essa riporta in primo piano la questione riguardante l'equilibrio tra i due obiettivi sottesi al regolamento Dublino III ossia, da un lato, quello di istituire una procedura rapida per ripartire tra gli Stati membri la competenza ad esaminare domande di protezione internazionale e, dall’altro, quello di garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate. In secondo luogo, la sentenza solleva l’ulteriore (e strettamente connesso) interrogativo circa il rapporto tra lo standard di tutela giurisdizionale effettiva, come risulta dal regolamento Dublino III e dall’interpretazione fornita alle sue disposizioni dalla Corte, e quello che – almeno per il momento – emerge dalla proposta di regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, presentata dalla Commissione nel 2020 e che dovrebbe abrogare e sostituire il regolamento Dublino III. Infatti, se, nella pronuncia oggetto di questo scritto, il “delicato equilibrio” – almeno per quanto riguarda l’ambito di applicazione del diritto a un ricorso effettivo – sembra essersi risolto a favore della tutela dei diritti fondamentali, altrettanto non sembra potersi dire rispetto alla proposta di regolamento del 2020.
2022
Quaderni AISDUE
141
153
Alessandra Favi
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