La direttiva (UE) 2024/1385, finalizzata al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, attribuisce particolare rilievo alla repressione di diverse forme di “violenza digitale”, con un’esplicita apertura alla punibilità anche della diffusione di contenuti falsificati ma verosimili (deepfake), purché idonei a far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti. Sul piano attuativo, alcune incertezze interpretative, da un lato, e la necessità di riconoscere appieno la specificità manipolativa di tali condotte, estremamente pervasive e lesive della sfera identitaria, dall’altro, impongono un delicato bilanciamento tra gli obblighi derivanti dal diritto eurounitario e i principi costituzionali. *** EU Directive No. 2024/1385 on combating violence against women and domestic violence places particular emphasis on repressing various forms of cyberviolence, explicitly including the criminalization of disseminating fake yet plausible content (deepfakes) that create the impression that a person is engaged in sexually explicit activities. At the implementation level, interpretative uncertainties on the one hand, and the need to fully acknowledge the manipulative nature of such behavior – both highly pervasive and deeply harmful to personal identity – on the other, require a careful balancing of obligations arising from EU law and constitutional principles.
La diffusione di contenuti illeciti online. Obblighi di incriminazione e contrasto del “deepfake” nella direttiva (UE) 2024/1385 / Caterina Paonessa. - STAMPA. - (2025), pp. 155-173.
La diffusione di contenuti illeciti online. Obblighi di incriminazione e contrasto del “deepfake” nella direttiva (UE) 2024/1385
Caterina Paonessa
2025
Abstract
La direttiva (UE) 2024/1385, finalizzata al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, attribuisce particolare rilievo alla repressione di diverse forme di “violenza digitale”, con un’esplicita apertura alla punibilità anche della diffusione di contenuti falsificati ma verosimili (deepfake), purché idonei a far credere che una persona partecipi ad atti sessualmente espliciti. Sul piano attuativo, alcune incertezze interpretative, da un lato, e la necessità di riconoscere appieno la specificità manipolativa di tali condotte, estremamente pervasive e lesive della sfera identitaria, dall’altro, impongono un delicato bilanciamento tra gli obblighi derivanti dal diritto eurounitario e i principi costituzionali. *** EU Directive No. 2024/1385 on combating violence against women and domestic violence places particular emphasis on repressing various forms of cyberviolence, explicitly including the criminalization of disseminating fake yet plausible content (deepfakes) that create the impression that a person is engaged in sexually explicit activities. At the implementation level, interpretative uncertainties on the one hand, and the need to fully acknowledge the manipulative nature of such behavior – both highly pervasive and deeply harmful to personal identity – on the other, require a careful balancing of obligations arising from EU law and constitutional principles.| File | Dimensione | Formato | |
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