L’effettiva sussistenza – quanto meno de iure condito – di un “diritto penale del clima” o “diritto penale climatico”, cioè di un insieme di norme penali poste a tutela di un bene giuridico dato dal “clima”, autonomo – seppur strettamente connesso – rispetto al bene giuridico “ambiente”, è allo stato attuale fortemente dibattuta. Ciò che può considerarsi incontestabile, al contrario, è che i recenti sviluppi legislativi, giurisprudenziali e scientifici del diritto penale ambientale si siano mossi nella direzione di un’incriminazione di condotte che indubbiamente, pur formalmente inserite in corpus normativi formalmente indirizzati a tutelare l’ambiente, sono altresì tali da ledere o mettere in pericolo il clima, inteso come bene giuridico destinato a tutelare direttamente – piuttosto che le matrici ambientali in quanto tali – la stabilità delle condizioni atmosferiche e del sistema climatico “unitario” (costituenti presupposto indefettibile per la prosecuzione della vita umana sul nostro pianeta. In tale contesto caratterizzato da una crescente sensibilità, da parte sia dei giuristi che – pur con importanti e numerosi distinguo – dei decisori politici ed economici mondiali, verso il deterioramento ambientale “mondiale” ed il sempre più innegabile riscaldamento globale “nocivo”, un ruolo importante è oramai innegabilmente svolto dal c.d. ecocidio. Per ecocidio – sintetizzando le numerose definizioni proposte in seno all’intenso dibattito internazionale avviato negli anni Settanta – si intende una fattispecie incriminatrice volta a punire le condotte che causano danni gravi, estesi e duraturi agli ecosistemi, tali da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza degli esseri umani e di tutti gli altri esseri viventi.
Ecocidio e tutela penale del clima in prospettiva comparatistica, alla luce delle disposizioni della Direttiva UE 2024/1203 / Francesco Macri. - STAMPA. - (2026), pp. 243-261.
Ecocidio e tutela penale del clima in prospettiva comparatistica, alla luce delle disposizioni della Direttiva UE 2024/1203
Francesco Macri
2026
Abstract
L’effettiva sussistenza – quanto meno de iure condito – di un “diritto penale del clima” o “diritto penale climatico”, cioè di un insieme di norme penali poste a tutela di un bene giuridico dato dal “clima”, autonomo – seppur strettamente connesso – rispetto al bene giuridico “ambiente”, è allo stato attuale fortemente dibattuta. Ciò che può considerarsi incontestabile, al contrario, è che i recenti sviluppi legislativi, giurisprudenziali e scientifici del diritto penale ambientale si siano mossi nella direzione di un’incriminazione di condotte che indubbiamente, pur formalmente inserite in corpus normativi formalmente indirizzati a tutelare l’ambiente, sono altresì tali da ledere o mettere in pericolo il clima, inteso come bene giuridico destinato a tutelare direttamente – piuttosto che le matrici ambientali in quanto tali – la stabilità delle condizioni atmosferiche e del sistema climatico “unitario” (costituenti presupposto indefettibile per la prosecuzione della vita umana sul nostro pianeta. In tale contesto caratterizzato da una crescente sensibilità, da parte sia dei giuristi che – pur con importanti e numerosi distinguo – dei decisori politici ed economici mondiali, verso il deterioramento ambientale “mondiale” ed il sempre più innegabile riscaldamento globale “nocivo”, un ruolo importante è oramai innegabilmente svolto dal c.d. ecocidio. Per ecocidio – sintetizzando le numerose definizioni proposte in seno all’intenso dibattito internazionale avviato negli anni Settanta – si intende una fattispecie incriminatrice volta a punire le condotte che causano danni gravi, estesi e duraturi agli ecosistemi, tali da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza degli esseri umani e di tutti gli altri esseri viventi.| File | Dimensione | Formato | |
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